Fatti

Parti e oggetto: La ricorrente e attrice ([A.] ) è stata dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2016 psicoterapeuta delegata presso il convenuto e resistente ([B.] ), specialista in psichiatria/psicoterapia e medicina generale con propri locali di studio a [U.] . Oggetto della controversia è la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale (contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO).

Base contrattuale: Il 3 novembre 2010 le parti hanno sottoscritto un accordo denominato 'contratto di lavoro' nonché il documento 'Regelungen und Gedanken für die Zusammenarbeit in delegierter Psychotherapie in der Psychiatrisch/Psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft Dr. [B.] '. Il convenuto ha disdetto il 22 luglio 2016 rispettando il termine di disdetta di tre mesi con effetto al 31 ottobre 2016.

Svolgimento del procedimento:

  • Azione del 2 giugno 2017 presso il Tribunale del lavoro di Zurigo, con domande di pagamento della quota sul conto comune (Fr. 31'457.35) e del salario per le vacanze (Fr. 28'842.60), oltre al 5% di interessi dal 30 ottobre 2016.
  • Sentenza del Tribunale del lavoro del 29 aprile 2019: qualificazione come contratto di lavoro, azione accolta a maggioranza (Fr. 57'255.35 netti oltre interessi dal 31 ottobre 2016).
  • Sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, I Camera civile, del 23 dicembre 2019 (LA190021-O/U): appello del convenuto accolto, rapporto contrattuale non qualificato come contratto di lavoro, azione respinta.
  • Ricorso in materia civile al Tribunale federale con domanda principale di pagamento di Fr. 57'255.35 oltre interessi, domanda subordinata di rinvio.

Contesto della psicoterapia delegata: Gli psicoterapeuti non medici liberi professionisti non sono autorizzati a fornire prestazioni a carico dell'assicurazione sociale malattia. I costi di una psicoterapia delegata sono invece assunti se il trattamento è eseguito da uno psicoterapeuta impiegato presso il medico, nei locali di studio di quest'ultimo, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, e se la prestazione è delegabile. È richiesto un 'rapporto d'impiego' con sostanziale subordinazione giuridica o di fatto nonché dipendenza economica; un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO non è tuttavia necessario per l'obbligo di assunzione da parte della cassa.

Accertamenti non contestati: Le parti concordavano sul fatto che la ricorrente volesse consapevolmente instaurare un rapporto d'impiego come psicoterapeuta delegata per poter fatturare le proprie prestazioni tramite l'assicurazione di base. Ha operato per cinque anni presso lo studio, ha percepito ogni anno diverse settimane di vacanza, poteva organizzare liberamente il proprio orario di lavoro, non doveva rispettare un monte ore prestabilito e non aveva diritto all'assegnazione di pazienti. Ha sostenuto i contributi di assicurazione sociale compresi LPP, emolumenti, costi assicurativi e gran parte dei costi infrastrutturali; il convenuto percepiva il 5% del suo fatturato. Non è stato pattuito un salario di base; la retribuzione variava a seconda dei pazienti trattati. Non vigeva alcun divieto di concorrenza; la ricorrente poteva fatturare direttamente ai pazienti privati presso lo studio contro pagamento della pigione.

Censure della ricorrente: Errato riconoscimento del modello del diritto dell'assicurazione malattia, presunzione di un rapporto di lavoro, elusione della legge, valutazione errata del vincolo di istruzioni, dell'orario di lavoro e dei costi fissi (obbligo di lavoro di fatto), errato riconoscimento della dipendenza economica, considerazione errata del rischio imprenditoriale e della retribuzione. Si è in parte fondata su elementi di fatto non accertati.

Diritto

Il ricorso in materia civile è ammissibile nella misura in cui la ricorrente motiva sufficientemente le proprie censure. Il Tribunale federale fonda la propria decisione sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); la censura di accertamento dei fatti è soggetta al rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). La ricorrente si è in parte basata su proprie rappresentazioni dei fatti e su passaggi non accertati, motivo per cui questi non sono considerati.

La qualificazione contrattuale è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente. Determinante è anzitutto la volontà effettiva e concordante delle parti ovvero il principio dell'affidamento (art. 18 cpv. 1 CO). Successivamente il contratto va inquadrato giuridicamente; il giudice non è vincolato alla qualificazione delle parti e la denominazione 'contratto di lavoro' non è decisiva, ma può costituire un indizio. Il contratto di lavoro si distingue per la prestazione lavorativa, la retribuzione, la subordinazione (subordinazione personale, aziendale, temporale ed economica) e un rapporto obbligatorio di durata. La distinzione dal mandato avviene in base a criteri materiali quali il vincolo di istruzioni, l'integrazione, la regolamentazione dell'orario e del luogo di lavoro, gli strumenti di lavoro, la retribuzione regolare, il rischio imprenditoriale e la dipendenza economica; decisiva è la valutazione complessiva del singolo caso secondo il criterio della concezione generale.

Il Tribunale federale rileva che per l'obbligo di assunzione da parte della cassa è bensì richiesto un rapporto di subordinazione, ma non necessariamente un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO. Non sussiste quindi alcuna elusione della legge e non vi è alcuna presunzione a favore di un contratto di lavoro; ogni accordo va piuttosto qualificato singolarmente.

Il motivo della conclusione del contratto non era, secondo gli accertamenti non contestati, la costituzione di un vero rapporto di lavoro, bensì la possibilità di fatturazione tramite l'assicurazione di base e quindi un interesse pecuniario a un più ampio bacino di pazienti. Il vincolo di istruzioni era scarso: l'accordo conteneva essenzialmente regole quadro generali (partecipazione ai costi, documentazione, archiviazione, procedura d'urgenza) che garantivano un'organizzazione di base e assicuravano i presupposti per la fatturazione; mancavano istruzioni individuali sui percorsi terapeutici o sull'attività quotidiana. La messa a disposizione dei locali di studio è un indizio di integrazione, ma è relativizzata dal necessario modello della psicoterapia delegata.

Orario di lavoro e ferie erano interamente…