Fatti

Il ricorrente 1, Prof. Dr. med. [A.] , medico, si è rivolto il 26 luglio 2019 al medico cantonale del Cantone di Zurigo. Egli voleva sapere se, dal punto di vista del diritto in materia medica, potesse prescrivere a una paziente con difficoltà di deambulazione, ma altrimenti ragionevolmente in buona salute, la ricorrente 2 ([B.] , nata nel 1932), una ricetta per la dose letale di pentobarbital sodico.

Il settore Medicina della Direzione sanitaria del Cantone di Zurigo ha risposto il 12 agosto 2019 che il medico era già stato più volte richiamato alla collaborazione medica nell'assistenza al suicidio. Lo scritto solleva la questione se egli sia disposto o in grado di rispettare i doveri di diligenza medica. Egli è stato invitato a un colloquio.

Il 26 agosto 2019 il medico ha precisato la sua domanda: si tratta dell'ammissibilità, dal punto di vista medico, della consegna di pentobarbital sodico a una persona desiderosa di morire che intende farsi accompagnare nel suicidio tramite l'associazione Dignitas. In via eventuale, la domanda doveva essere trattata come domanda di accertamento.

Con lettera del 19 settembre 2019 il settore Medicina ha mantenuto la sua posizione. La prescrizione di pentobarbital sodico per il suicidio di una persona sana, stanca di vivere, violerebbe i doveri di diligenza medica risultanti dalla legislazione in materia di farmaci e stupefacenti e comporterebbe conseguenze in materia di vigilanza. Ha respinto una autorizzazione o un accertamento della liceità, poiché non gli spetta alcuna competenza autorizzativa e un accertamento equivarrebbe a un'autorizzazione.

La Direzione sanitaria, con decisione del 4 maggio 2020, non è entrata nel ricorso del medico. Il medico e la paziente hanno allora presentato ricorso il 30 maggio 2020 al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Questo ha respinto il ricorso del medico, nella misura in cui vi è entrato, e non è entrato in quello della paziente (sentenza del 17 dicembre 2020, spedita il 30 dicembre 2020).

Il 9 dicembre 2020 il medico e la paziente hanno presentato al Tribunale federale un ricorso per ritardo nella giustizia. Hanno chiesto di obbligare il Tribunale amministrativo a emanare entro 14 giorni una decisione impugnabile. In via eventuale, hanno chiesto di accertare che la durata del procedimento viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 cpv. 1 CEDU. Il Tribunale amministrativo ha chiesto la reiezione, nella misura in cui il ricorso non fosse privo di oggetto. La Direzione sanitaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica hanno rinunciato a una risposta.

Il ricorso al Tribunale amministrativo del 30 maggio 2020 è stato quindi trattato per sei mesi e mezzo fino alla sentenza del 17 dicembre 2020. Lo scambio di scritti si è concluso con l'atto della Direzione sanitaria del 7 luglio 2020. Il 22 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo ha risposto a una richiesta di informazioni sullo stato della procedura dei ricorrenti, senza però indicare il momento presumibile della decisione.

Diritto

Il ricorso per ritardo nella giustizia è in linea di principio ammissibile secondo l'art. 94 in combinato disposto con l'art. 100 cpv. 7 LTF. Esso è diretto contro una decisione finale di un'ultima istanza cantonale, impugnabile direttamente davanti al Tribunale federale ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 lett. d e dell'art. 90 LTF, e non rientra in nessuna eccezione dell'art. 83 LTF. I ricorrenti sono legittimati (art. 89 cpv. 1 LTF).

Con la notificazione della sentenza del Tribunale amministrativo del 17 dicembre 2020, il ricorso per ritardo nella giustizia è divenuto privo di oggetto. La giudice istruttrice deve quindi disporre lo stralcio (art. 32 cpv. 2 LTF). La domanda eventuale di accertamento del ritardo non va trattata. Con la decisione di merito non sussiste più un interesse attuale di protezione giuridica. La durata di un procedimento dipende inoltre fortemente dalle circostanze del caso singolo, cosicché la questione difficilmente si ripresenterà nelle stesse circostanze. Non vi è quindi motivo di rinunciare eccezionalmente all'interesse attuale e pratico alla protezione giuridica (rinvio alla DTF 141 II 91 consid. 1.3).

Sulle spese decide la giudice unica in modo sommario in base al presumibile esito della lite prima del verificarsi del motivo di stralcio (art. 71 LTF in combinato disposto con l'art. 72 PC; DTF 125 V 373 consid. 2a).

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. sussiste un diritto alla trattazione entro un termine adeguato. Tale diritto è violato quando la causa viene ritardata oltre misura. L'adeguatezza va valutata nel caso concreto in base al tipo di procedura e alle circostanze concrete, in particolare alla complessità delle questioni di fatto e di diritto, all'importanza per l'interessato nonché al comportamento delle parti e delle autorità (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2).

La durata del procedimento di sei mesi e mezzo deve in linea…