Fatti

Le parti erano in lite in un procedimento arbitrale interno con sede a Friburgo (tribunale arbitrale ad hoc). L'opponente [B.] (attore) ha avviato il procedimento il 13 febbraio 2015 contro il ricorrente [A.] (convenuto) chiedendo, tra l'altro, il pagamento di Fr. 1'972'291.50 oltre interessi e il rigetto definitivo dell'opposizione in una esecuzione.

Il tribunale arbitrale è stato costituito (decisione di costituzione del 23/25/27 maggio 2016). Secondo il numero 11, le parti dovevano versare ciascuna metà di un anticipo delle spese processuali di Fr. 30'000.-- (art. 378 CPC). Il ricorrente ha dichiarato di non essere disposto né in grado di pagare tale anticipo. L'attore ha quindi versato anche la quota del ricorrente.

Con azione arbitrale del 31 gennaio 2018, l'attore ha chiesto che il ricorrente fosse condannato, nell'ambito di un lodo parziale, a restituire Fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016. Il ricorrente ha chiesto di non entrare nel merito, in via subordinata il rigetto, e a sua volta la prestazione di garanzia per le sue presunte spese di patrocinio di Fr. 80'000.--, domanda respinta il 19 dicembre 2018. Con decisione incidentale del 31 ottobre 2019, il tribunale arbitrale ha riconosciuto la propria competenza. Con decisione parziale del 23 dicembre 2019, esso ha condannato il ricorrente al pagamento di Fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016.

Il ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione parziale e l'effetto sospensivo, che con ordinanza presidenziale del 23 aprile 2020 è stato respinto. Il tribunale arbitrale ha rinunciato a esprimersi; l'attore ha chiesto il rigetto del ricorso, nella misura in cui sia ammissibile.

Diritto

Il procedimento arbitrale è interno, poiché al momento della conclusione del contratto le parti avevano domicilio in Svizzera e non hanno convenuto l'applicazione della LDIP (art. 353 cpv. 2 CPC, art. 353 segg. CPC). Le parti hanno rinunciato a un'istanza cantonale di ricorso (art. 390 cpv. 1 CPC), per cui è aperto il ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 77 LTF, art. 389 segg. CPC).

Sono impugnabili soltanto i lodi che si determinano secondo il loro contenuto e non secondo la loro denominazione (DTF 136 III 597). Vi rientrano i lodi finali, parziali e incidentali (art. 392 CPC). Le decisioni di direzione del procedimento, ad esempio sul versamento di un anticipo spese, non sono invece impugnabili, poiché il tribunale arbitrale può tornarvi sopra (DTF 136 III 597). Nel caso in esame, però, non si tratta di una decisione sull'anticipo, bensì di un lodo parziale che riconosce senza riserve all'attore arbitrale un diritto di regresso nei confronti del convenuto inadempiente. Il ricorso è pertanto ammissibile, anche se il tribunale arbitrale disciplinerà la ripartizione definitiva delle spese nel lodo finale (art. 384 cpv. 1 lett. f CPC).

La censura di competenza (art. 393 lett. b CPC) è decaduta, poiché il ricorrente non ha impugnato con un ricorso per incompetenza la decisione incidentale del 31 ottobre 2019, che è rimasta non contestata (art. 392 lett. b, art. 393 lett. b CPC; DTF 140 III 477).

Il ricorso è ammissibile soltanto per violazione evidente del diritto o dell'equità, nonché per accertamenti manifestamente contrari agli atti (art. 393 lett. e CPC). Può essere evidentemente violato soltanto il diritto materiale, non il diritto processuale, salvo che un vizio procedurale leda l'ordine pubblico processuale (DTF 142 III 284). Le censure contro la conduzione del procedimento (art. 383 CPC, art. 384 cpv. 1 lett. f CPC, sentenza parziale anziché finale) e il confronto con la giurisdizione statale sono…