Fatti

Parti: La [A. GmbH] (contribuente, ricorrente) e l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni di Appenzello Interno (autorità di tassazione, opposta).

Oggetto: Imposte federali diritte, periodi fiscali 2011 e 2012; ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale di Appenzello Interno, Sezione tribunale amministrativo, del 3 marzo 2020 (V 11-2019).

Fatti:

  • Fino al 31 dicembre 2015 la contribuente aveva la sede statutaria a [B.] /AI, poi a [C.] /SG. Unico socio e amministratore è una persona fisica (vedi procedura 2C_461/2020).
  • Per i periodi fiscali 2011 e 2012 è avvenuta una tassazione secondo apprezzamento dovuto, poiché nonostante sollecito non sono state presentate dichiarazioni fiscali. Le decisioni di tassazione sono passate in giudicato.
  • Il 10 gennaio 2019 l'autorità di tassazione ha comunicato che, sulla base di segnalazioni del Cantone San Gallo, nei periodi fiscali 2011 e 2012 vi erano state vendite di immobili con utili finora sconosciuti. Sono state annunciate imposte suppletive per complessivi fr. 339'235.-- nonché una multa di pari importo, fr. 339'235.-- (sottrazione d'imposta consumata, coefficiente 100 per cento).
  • Dopo un colloquio del 7 febbraio 2019 con consultazione degli atti, alla contribuente è stato fissato un termine fino a metà marzo 2019 per presentare documenti a discarico. Non ha reagito. Il 10 aprile 2019 l'autorità di tassazione ha emesso le decisioni di imposizione suppletiva e di sanzione penale fiscale.
  • La contribuente ha proposto opposizione e ha censurato segnalazioni errate del Cantone San Gallo, senza motivazione né mezzi di prova. L'autorità di tassazione ha fissato un termine suppletivo per la presentazione di dichiarazioni fiscali complete e firmate. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2019 essa non è entrata nel merito dell'opposizione per mancanza di collaborazione.
  • Il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso il 3 marzo 2020: la contribuente non aveva presentato né contabilità né dichiarazioni fiscali e si era limitata a definire inesatte le segnalazioni, senza prova sostanziata.

Conclusioni davanti al Tribunale federale: annullamento della sentenza precedente e rinuncia all'imposizione suppletiva e alla sanzione penale fiscale.

Questione controversa: se l'istanza precedente abbia confermato in modo conforme al diritto federale che l'autorità di tassazione non poteva entrare nel merito dell'opposizione (art. 132 cpv. 3 LIFD).

Diritto

Oggetto della lite e cognizione: Oggetto della lite è soltanto la questione se l'istanza precedente abbia confermato in modo conforme al diritto federale la non entrata nel merito dell'istanza inferiore. L'oggetto della lite può essere limitato, ma non ampliato (art. 99 cpv. 2 LTF). Per quanto la contribuente chiede la rinuncia all'imposizione suppletiva e alla sanzione penale fiscale, non si entra nel merito del ricorso. Il Tribunale federale esamina il diritto federale d'ufficio con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF) ed è vincolato agli accertamenti di fatto (art. 105 cpv. 1 LTF).

Tassazione secondo apprezzamento e inversione dell'onere della prova: Secondo l'art. 132 cpv. 3 LIFD, una tassazione pronunciata secondo apprezzamento dovuto può essere impugnata solo per evidente inesattezza. Ciò comporta l'inversione dell'onere della prova (art. 183 cpv. 1bis LIFD). La prova dell'inesattezza deve essere fornita in modo completo, sia mediante la produzione successiva di mezzi di prova che fanno rivivere l'obbligo di accertamento, sia indicando una tassazione manifestamente eccessiva. Ciò vale anche nella procedura di ricorso cantonale.

Computo suppletivo e grado ordinario di prova: Anche in caso di semplice computo suppletivo (art. 130 cpv. 2 LIFD) può essere disposto un supplemento secondo apprezzamento. L'autorità deve essere convinta dei fatti rilevanti secondo criteri oggettivi (grado ordinario di prova); sono sufficienti indizi. La persona imponibile deve contestare in modo dettagliato l'esistenza e l'entità del computo suppletivo. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se l'inversione dell'onere della prova valga anche per il semplice computo suppletivo dopo una segnalazione di un altro Cantone, poiché il ricorso doveva comunque essere respinto.

Obbligo di collaborazione e responsabilità degli ausiliari: Le censure relative all'insufficienza contabile del fiduciario e alla mancanza di liquidità sono…