Fatti
La ricorrente, [A.] , ha proposto ricorso in inglese presso il Tribunale federale il 22 settembre 2019 contro una sentenza della Commissione di ricorso del Cantone di Berna in materia di misure LCStr del 22 maggio 2019. Tale sentenza confermava una decisione dell'Ufficio cantonale della circolazione stradale e della navigazione del 14 novembre 2018, che ordinava la revoca della sua patente di guida per tre mesi a causa di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.
Con ordinanza del 26 settembre 2019, notificata il 3 ottobre 2019, il ricorso è stato restituito alla ricorrente con la motivazione che non era redatto in una lingua ufficiale. Le è stato assegnato un termine fino al 14 ottobre 2019 per rimediare a tale irregolarità e per produrre una copia completa della sentenza impugnata, essendo stati allegati solo la prima e l'ultima pagina, pena la mancata presa in considerazione dell'atto.
Il 17 ottobre 2019 la ricorrente ha scritto alla Cancelleria centrale per scusarsi del ritardo, spiegando che avrebbe consultato un avvocato prima di presentare il ricorso in francese. Il giorno seguente, ha indicato di aver consultato un avvocato e chiesto una proroga del termine fino alla fine della settimana successiva.
Con sentenza 1C_509/2019 del 30 ottobre 2019, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso irricevibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, non avendo la ricorrente rimediato alle irregolarità entro il termine assegnato. Il 19 dicembre 2019, nella causa 1F_52/2019, il Tribunale federale ha respinto la domanda di annullamento di tale sentenza e di restituzione del termine, presentata il 29 novembre 2019.
Con atto del 26 gennaio 2020, spedito il giorno seguente, la ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza 1C_509/2019 invocando l'art. 121 lett. d LTF (svista).
Diritto
La revisione delle sentenze del Tribunale federale è ammissibile solo per i motivi tassativamente elencati agli art. 121 segg. LTF e nei termini dell'art. 124 LTF. La ricorrente invoca l'art. 121 lett. d LTF, ossia l'omissione per svista di fatti pertinenti risultanti dagli atti. Secondo l'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, la domanda deve essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione dell'expedizione completa della sentenza.
Sul piano della ricevibilità, la sentenza 1C_509/2019 si considera ricevuta l'11 novembre 2019, alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni (art. 44 cpv. 2 LTF). La domanda, consegnata alla posta il 27 gennaio 2020, è quindi tardiva e irricevibile.
In via sussidiaria, il Tribunale federale rileva che la svista presuppone un errore consistente nel disconoscere o travisare un fatto o un atto, riguardante il contenuto stesso del fatto e non la sua valutazione giuridica. Il fatto deve risultare dagli atti ed essere idoneo a condurre a una decisione più favorevole al richiedente.
Ora, la malattia invocata dalla ricorrente (influenza) non risultava né dagli atti né dal ricorso, ma dalla successiva domanda di annullamento e di restituzione del termine. Un fatto successivo alla sentenza non può fondare una revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Questo argomento è…