Fatti

Il Ministero pubblico federale brasiliano ha presentato alla Svizzera, il 14 maggio 2018, una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento penale per corruzione attiva, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale, inserito in una vasta inchiesta su appalti pubblici aggiudicati dalla società parastatale brasiliana [D.] a diverse imprese, tra cui il gruppo [E.] . L'autorità estera chiedeva il sequestro di un conto presso la banca [H. SA] di Ginevra intestato alla società [G.] Corp., di cui un indagato è l'avente diritto economico.

Con decisione di chiusura del 28 ottobre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione della documentazione bancaria alle autorità brasiliane. Con sentenza del 28 aprile 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha respinto la domanda di sospensione e, in quanto ammissibile, il ricorso.

La società ricorrente ha adito il Tribunale federale chiedendo l'annullamento delle decisioni, il rifiuto della rogatoria o, in subordine, il rinvio alla CRP o al MPC. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto

Contro le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale il ricorso è ammissibile solo se concerne la comunicazione di informazioni relative alla sfera segreta e si tratta di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Tale caso sussiste segnatamente quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento estero presenti gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF); l'elenco non è esaustivo e il Tribunale federale può intervenire anche per questioni giuridiche di principio o per scostamenti dalla giurisprudenza costante. L'art. 84 LTF va interpretato restrittivamente, spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento dei presupposti (art. 42 cpv. 2 LTF).

Il Tribunale federale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza di gravi lacune. Il vizio iniziale, relativo al sequestro richiesto senza preventiva autorizzazione del giudice brasiliano, è stato sanato, poiché il conto è stato dissequestrato nel 2018 e le relazioni bancarie sono state dissequestrate prima della decisione della CRP. Tale vizio non integra inoltre una grave deficienza ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP, norma invocabile solo dalla persona perseguita. Quanto al presunto mancato rispetto della reciprocità e all'interruzione dei rapporti di assistenza con il Brasile, le circostanze addotte, comprese le condizioni poste dall'autorità estera e il ritiro della rogatoria svizzera, non integrano i presupposti dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Anche la mediatizzazione del caso, la sua rilevanza politica, l'entità delle somme e l'eventuale violazione del segreto d'ufficio all'estero non conferiscono alla causa un'importanza particolare, considerato che l'assistenza era già stata concessa più volte nell'ambito di queste inchieste.

La ricorrente sostiene inoltre che la violazione della buona fede tra Stati comporterebbe il rifiuto dell'assistenza ai sensi dell'art. 1a AIMP e dell'art. 3 n. 1 lett. d del Trattato con il Brasile. Il Tribunale federale rileva che la CRP, dichiarandosi incompetente a esaminare tale censura, non si è discostata dalla prassi. Secondo l'art. 17 cpv. 1 AIMP, la competenza a decidere sull'art. 1a AIMP spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia, le cui decisioni sono impugnabili con…