Fatti

Il ricorrente, Sun Yang, ha proposto un ricorso in materia civile il 28 aprile 2020 contro il lodo arbitrale pronunciato il 28 febbraio 2020 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS, causa CAS/2019/A/6148) in un arbitrato internazionale in materia sportiva.

Le intimate sono l'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA, la fondazione intimata) e la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA, l'associazione intimata). La fondazione intimata ha concluso per il rigetto del ricorso nella misura della sua ammissibilità, mentre l'associazione intimata si è rimessa al giudizio del Tribunale. Il TAS ha proposto il rigetto del ricorso.

Il 15 giugno 2020 il ricorrente ha proposto una domanda di revisione del lodo. Il 12 giugno 2020 la presidente della Ia Corte di diritto civile ha preso atto che il ricorrente aveva spontaneamente versato 30'000 fr. (meno 12 fr. di spese) alla Cassa del Tribunale federale, a garanzia delle ripetibili richieste dalla fondazione intimata il 26 maggio 2020.

Con sentenza del 22 dicembre 2020 (causa 4A_318/2020), il Tribunale federale ha ammesso la domanda di revisione, annullato il lodo arbitrale del 28 febbraio 2020 e ammesso la domanda di ricusazione nei confronti del presidente del collegio arbitrale. Il motivo di ricusazione era stato scoperto dal ricorrente il 15 maggio 2020 al più presto, dunque dopo la scadenza del termine di ricorso.

Con ordinanza presidenziale del 23 dicembre 2020, le parti sono state invitate a pronunciarsi sulla sorte delle spese e delle ripetibili della procedura di ricorso. Il ricorrente ha chiesto che le spese giudiziarie fossero poste a carico della fondazione intimata e ha domandato un'indennità di 30'000 fr. a titolo di ripetibili. La fondazione intimata ha concluso affinché spese e ripetibili fossero poste a carico del ricorrente.

Essendo il ricorso divenuto senza oggetto, la questione litigiosa residua riguarda unicamente la ripartizione delle spese e delle ripetibili.

Diritto

Secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice instruttore statuisce in qualità di giudice unico sulla radiazione dal ruolo delle procedure divenute senza oggetto. Il ricorso è divenuto senza oggetto poiché il lodo impugnato è stato annullato; la causa deve quindi essere radiata dal ruolo.

Per la ripartizione delle spese di un processo divenuto senza oggetto, l'art. 72 PC è applicabile per analogia (cfr. art. 71 LTF). Il tribunale statuisce con decisione sommariamente motivata, tenendo conto dello stato di fatto esistente prima del fatto che pone fine alla lite. Si fonda in primo luogo sull'esito probabile della procedura, secondo un esame sommario degli atti, senza pronunciare un giudizio di merito. Quando tale prognosi non è possibile, i principi generali conducono di regola a porre le spese a carico della parte che ha provocato la procedura o che risponde dei motivi che la privano di oggetto. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento.

Nel caso di specie, il Tribunale federale non può pregiudicare l'esito della lite, poiché il TAS dovrà pronunciare un nuovo lodo. Non vi è quindi motivo di prognosticare le possibilità di successo del ricorso.

La procedura è divenuta senza oggetto a causa dell'ammissione della domanda di revisione fondata su un motivo di ricusazione scoperto dopo la scadenza del termine di ricorso. Né il ricorrente, né l'associazione intimata, né la fondazione intimata sono responsabili di tale motivo. Secondo i principi generali, le spese devono tuttavia essere poste a carico del ricorrente, in quanto parte che ha provocato la procedura divenuta senza oggetto.

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