Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente ([A.] , nato nel 1968) e la convenuta ([B.] , nata nel 1974) erano sposati e hanno divorziato dopo un lungo periodo di separazione. Erano rappresentati da un avvocato e da un'avvocata. Oggetto del procedimento sono il divorzio con le conseguenze accessorie dell'assegno di mantenimento post-coniugale e del diritto patrimoniale.

Decisione di primo grado: Il Pretura di Olten-Gösgen ha pronunciato il divorzio il 17 aprile 2019. Il figlio comune, nato nel 2003, è stato affidato alla madre; il padre deve versare un contributo di mantenimento per il figlio di Fr. 2'100.-- al mese. Il mantenimento post-coniugale dal passaggio in giudicato fino all'età ordinaria di pensionamento è stato fissato a Fr. 7'800.-- al mese. Nel diritto patrimoniale sono stati attribuiti valori patrimoniali (in particolare saldi bancari e fondi) e il ricorrente è stato obbligato a un pagamento di conguaglio di Fr. 1'192'797.70.

Procedura d'appello: Il Tribunale cantonale di Soletta, Camera civile, il 21 febbraio 2020 ha respinto l'appello del ricorrente. L'appello incidentale della convenuta, che riguardava esclusivamente il pagamento di conguaglio nel diritto patrimoniale, è stato parzialmente accolto e il pagamento di conguaglio è stato fissato a Fr. 1'197'057.70. Le spese della procedura d'appello di Fr. 8'000.-- sono state poste a carico del ricorrente, che deve inoltre versare un'indennità per ripetibili di Fr. 6'819.90. Il Tribunale cantonale ha bensì negato i presupposti di ammissibilità dell'appello (insufficiente confronto con la decisione di primo grado ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC), ma ha comunque deciso nel merito.

Procedura dinanzi al Tribunale federale: Con ricorso in materia civile del 25 marzo 2020 il ricorrente ha chiesto di fissare il pagamento di conguaglio nel diritto patrimoniale a Fr. 1'045'485.90, di accertare che i coniugi non si devono reciprocamente alcun assegno di mantenimento post-coniugale, di porre le spese della procedura d'appello a carico della convenuta e di obbligarla a versare un'indennità per ripetibili di Fr. 3'702.20. Il Tribunale cantonale ha chiesto il rigetto del ricorso, così come la convenuta.

Questioni controverse: (1) Metodo di calcolo applicabile del mantenimento e rilevanza del reddito del ricorrente; (2) calcolo del fabbisogno della convenuta, in particolare la quota libera; (3) calcolo dell'utile nel diritto patrimoniale (valutazione della [C. AG] , mobili, dividendi, prelievi privati); (4) valore dell'immobile coniugale (perizia superiore rispetto alle perizie di parte).

Diritto

Ammissibilità: È impugnata una decisione finale (art. 90 LTF) di un'ultima istanza cantonale in una causa civile di natura patrimoniale (art. 72 cpv. 1 LTF). Il valore litigioso di Fr. 30'000.-- ai sensi dell'art. 51 LTF è raggiunto; il ricorso in materia civile è il rimedio giuridico corretto ed è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF). La domanda di accertamento, secondo cui non sussisterebbe un obbligo di mantenimento, è in linea di principio inammissibile; viene intesa come domanda di modifica della decisione sul mantenimento.

Cognizione: Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina solo le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Gli accertamenti di fatto sono vincolanti, salvo che siano manifestamente inesatti (arbitrari) o risultino da una diversa violazione del diritto federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; art. 95 LTF). Vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF); la critica appellatoria ai fatti è inammissibile.

Mantenimento post-coniugale: Il Tribunale cantonale aveva negato i presupposti dell'appello, ma si era comunque pronunciato nel merito. Non sussiste quindi un interesse degno di protezione all'esame dei presupposti di ammissibilità. Con il metodo concreto a un solo stadio, il mantenimento adeguato è determinato in base al tenore di vita precedente; il reddito della persona tenuta al mantenimento è rilevante solo per la capacità contributiva. Solo con il metodo concreto a due stadi con ripartizione dell'eccedenza si tengono in considerazione i redditi di entrambi i coniugi. Poiché il ricorrente stesso parte dal metodo a un solo stadio e non contesta la propria capacità contributiva, resta invariato. La nuova giurisprudenza sul mantenimento per la cura dei figli (dal 1° gennaio 2017) non modifica tale conclusione, poiché la sentenza impugnata è anteriore.

Fabbisogno della convenuta: La Corte cantonale ha posto a base un importo base di Fr. 1'200.--, aumentato di Fr. 1'800.-- a causa delle buone condizioni economiche, nonché voci per vacanze, un'automobile di standard medio e imposte. Il ricorrente contrappone solo i propri calcoli, senza confrontarsi con le considerazioni della Corte cantonale; la censura è appellatoria. La 'quota libera' di Fr. 1'517.-- fatta valere è irrilevante con il metodo concreto a un solo stadio, poiché le eccedenze devono essere ripartite solo con il metodo a due stadi. Un 'calcolo ombra' non è sufficiente a rimettere adeguatamente in discussione la decisione. La censura relativa al mantenimento è infondata, nei limiti in cui è ammissibile.

Diritto patrimoniale: Le parti sono pacificamente sottoposte al regime della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC). La valutazione della [C. AG] di Fr. 848'159.65 è rimasta invariata, poiché era stata fissata nell'accordo parziale del 23 gennaio 2015. Quanto ai mobili: anche in caso di prova…