Fatti

La [B. GmbH] gestiva il ristorante [C.] a [U.] in locali subaffittati dal conduttore principale [E.] . Proprietari dello stabile erano [F.] e [G.] . Unica gerente della GmbH e gestrice del ristorante era la ricorrente [A.] .

Il 7 agosto 2019 [H.] consegnò alla Polizia cantonale di Lucerna una dichiarazione datata 2 agosto 2019, asseritamente firmata dalla ricorrente, con la quale questa si cancellava come gestrice del ristorante e rinunciava all'autorizzazione per il pubblico esercizio. [H.] fu indicato come successore. Il 8 agosto 2019 la Polizia cantonale rilasciò a [H.] l'autorizzazione. La ricorrente sostenne che la cancellazione fosse falsa e nulla. Con decisione del 12 settembre 2019 la Polizia cantonale accertò che la cancellazione non era nulla e rifiutò alla ricorrente il nuovo rilascio dell'autorizzazione.

La ricorrente impugnò la decisione presso il Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Lucerna e chiese inoltre una misura cautelare che le consentisse la vendita di bevande e cibi nell'esercizio. Il Dipartimento respinse tale istanza con decisione incidentale del 18 ottobre 2019. Il Tribunale cantonale di Lucerna respinse il ricorso di diritto amministrativo presentato contro di essa il 30 dicembre 2019, con spese a carico della ricorrente, nella misura in cui vi entrò nel merito.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 febbraio 2020 la ricorrente chiese l'annullamento della sentenza cantonale, l'accertamento della nullità della decisione del 12 settembre 2019 ovvero della sua persistente titolarità dell'autorizzazione, in via subordinata il rilascio dell'autorizzazione. Chiese inoltre misure cautelari, assistenza giudiziaria gratuita e patrocinio. Il Tribunale federale respinse l'istanza di misure cautelari con decreto presidenziale del 27 febbraio 2020. Con sentenza del 31 marzo 2020 il Tribunale distrettuale di [U.] obbligò in via definitiva la [B. GmbH] a sgomberare i locali commerciali. La ricorrente mantenne poi il ricorso soltanto in relazione alle spese e alle ripetibili.

Diritto

La decisione impugnata è una decisione incidentale su una misura cautelare. Essa è impugnabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché il diniego dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio può causare un pregiudizio irreparabile alla libertà economica (art. 27 Cost.). L'interesse attuale alla tutela giuridica è venuto meno dopo lo sgombero dei locali nel procedimento principale, nella misura in cui è impugnato il rigetto della misura cautelare. Si prescinde tuttavia dal requisito dell'interesse attuale, poiché le questioni di principio possono ripresentarsi in circostanze uguali o simili senza che sia possibile un tempestivo riesame. Il ricorso è pertanto in linea di principio ammissibile. Non si entra invece nel merito delle domande dirette contro la decisione della Polizia cantonale, poiché il Tribunale cantonale ha legittimamente limitato il proprio esame alla misura cautelare e non sussiste un diniego formale di giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost.

Nel procedimento concernente misure cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'arbitrio (art. 9 Cost.) deve essere sostanziato in modo circostanziato e l'accertamento dei fatti può essere corretto soltanto in caso di manifesta inesattezza (art. 105 cpv. 2 LTF). Le misure cautelari presuppongono urgenza, un pregiudizio difficilmente riparabile e un esame sommario. L'anticipazione della decisione finale è in linea di principio inammissibile e occorre moderazione quando la prognosi sul merito non è univoca. In materia di autorizzazioni di polizia sussiste il particolare pericolo di creare una situazione in linea di principio illegittima.

La nullità della cancellazione secondo la teoria dell'evidenza (DTF 138 II 501 consid. 3.1) è stata correttamente negata. Nel procedimento davanti all'istanza inferiore occorreva esaminare soltanto in via pregiudiziale se la validità della cancellazione fosse stata accertata in modo manifestamente errato. Gli indizi di falsificazione, quali la consegna da parte di un terzo, l'autodenuncia di questi come oste e la cancellazione dopo pochi giorni, nonché l'analisi forense con un sospetto solo 'moderatamente forte', non bastano per una falsificazione evidente. La Polizia cantonale poteva pertanto considerare valida la cancellazione.

La prognosi…