Fatti
I coniugi [A.A.] e [B.A.] (contribuenti, ricorrenti, rappresentati da una società fiduciaria) avevano il domicilio fiscale nel periodo fiscale 2017 a [U.] (AG). Il 14 giugno 2019 hanno chiesto al Comune di domicilio la remissione delle imposte cantonali e comunali 2017, passate in giudicato, nella misura di Fr. 2'712.30 ancora aperti (originariamente Fr. 6'626.80), oltre agli interessi moratori. Il Consiglio comunale di [U.] ha respinto la domanda il 10 settembre 2019.
I contribuenti hanno adito il Tribunale amministrativo speciale del Cantone Argovia, Sezione imposte, facendo valere un eccedenza mensile di spese di Fr. 674.-- sulla base del calcolo del minimo vitale. Il Tribunale ha respinto il ricorso con decisione 3-RB.2019.16 del 21 aprile 2020. Ha osservato che i contribuenti hanno debiti complessivi di Fr. 53'721.-- (prestito privato Fr. 36'500.--; credito al consumo presso un istituto finanziario Fr. 17'221.--). È stata provata una completa rinuncia al credito da parte del privato, mentre manca quella dell'istituto finanziario. Una prestazione assicurativa di Fr. 2'666.35 è stata accreditata sul conto presso l'istituto finanziario, per cui manca la necessaria simmetria dei sacrifici. Inoltre, a partire dal 2017 i contribuenti hanno effettuato versamenti nel pilastro 3a di Fr. 3'100.-- nonché liberalità di Fr. 700.--; la rendita d'invalidità del marito non cambia nulla. Le condizioni per una remissione d'imposta mancherebbero comunque.
Con allegato del 22 maggio 2020 i coniugi hanno proposto dinanzi al Tribunale federale un atto qualificato come 'ricorso di diritto pubblico'. Hanno chiesto l'annullamento della decisione e il calcolo della remissione sulla base delle proprie cifre. Hanno lamentato essenzialmente che l'istanza precedente non avrebbe seriamente accertato il motivo del prestito; il versamento nel pilastro 3a sarebbe stato una prestazione unica anteriore all'insorgere delle difficoltà finanziarie; inoltre, in ragione del matrimonio nel 2017, risulterebbe una 'penalizzazione matrimoniale' di Fr. 217.--.
Il presidente di sezione quale giudice istruttore ha rinunciato a misure istruttorie, in particolare a uno scambio di scritti.
Diritto
L'atto va trattato come ricorso sussidiario di diritto costituzionale, poiché il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è disponibile in materia di remissione (art. 83 lett. m LTF). Con il ricorso sussidiario di diritto costituzionale possono essere censurati esclusivamente diritti individuali costituzionali (art. 116 LTF). Vige l'obbligo qualificato di allegazione e motivazione (art. 117 in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 2 LTF); la critica puramente appellatoria non è sufficiente.
L'istanza precedente doveva unicamente verificare se fossero adempiute le condizioni per una remissione d'imposta ai sensi dell'art. 230 cpv. 1 LTC/AG. Secondo la giurisprudenza costante, questa disposizione non conferisce alcun diritto alla dilazione o alla remissione. I contribuenti non sono toccati in interessi giuridicamente protetti da un'eventuale applicazione o interpretazione arbitraria del diritto cantonale (art. 115 lett. b LTF). Mancando loro la legittimazione, non possono quindi sollevare censure in relazione alla remissione.
È possibile entrare nel merito solo nella misura in cui siano sollevate censure di diniego…