Fatti

La ricorrente, [A.] , nata nel 1962, è stata impiegata a partire dal 1° ottobre 2012 presso la società [B. SA] in qualità di responsabile di pratiche amministrative. Era affiliata per la previdenza professionale presso la Fondazione collettiva LPP Swiss Life (di seguito: la fondazione), convenuta.

Il 31 ottobre 2012, durante il periodo di prova, la ricorrente è caduta dalle scale. Il datore di lavoro l'ha licenziata lo stesso giorno con effetto al 7 novembre 2012. La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (CNA) ha posto fine alle sue prestazioni al 31 agosto 2014 con decisione su opposizione del 30 settembre 2014.

Con decisione del 23 novembre 2016, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone di Ginevra ha accordato alla ricorrente una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° luglio 2014. Una prima affezione somatica aveva causato un'incapacità lavorativa totale dal 31 ottobre 2012 al 31 agosto 2014. Una seconda affezione psichiatrica, insorta nel marzo 2013, aveva comportato un'incapacità totale da marzo a novembre 2013, poi a partire dal 4 giugno 2014. La data di apertura del diritto alla rendita è stata fissata al 1° luglio 2014 a causa del carattere tardivo della domanda.

Il 14 novembre 2017 la ricorrente ha adito la Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra con un'azione di pagamento contro la fondazione, chiedendo il versamento di prestazioni d'invalidità, almeno 2513 fr. 35 al mese a partire dal 1° agosto 2015, con interessi al 5% annuo. Con sentenza del 25 ottobre 2018, l'istanza cantonale ha respinto la domanda.

Il ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza è stato respinto con sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio 2019 (9C_841/2018). La domanda di revisione proposta contro tale sentenza è stata respinta con sentenza del 5 novembre 2019 (9F_8/2019).

Nella presente domanda di revisione, interpretazione e rettifica, la ricorrente chiede l'annullamento delle sentenze 9C_841/2018 e 9F_8/2019 e conclude, in via principale, per il versamento di una rendita intera d'invalidità della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria a partire dal 1° agosto 2014 e, in via subordinata, per il rinvio della causa all'istanza cantonale.

Diritto

Sulla domanda di interpretazione e di rettifica, la ricorrente sostiene che il dispositivo della sentenza 9F_8/2019 sarebbe poco chiaro e contraddittorio rispetto ai considerandi (art. 129 LTF). Il Tribunale federale rileva che la ricorrente non spiega in che cosa consisterebbe la contraddizione asserita. La cifra 1 del dispositivo, secondo cui la domanda di revisione è respinta, è chiara, e i motivi risultano esplicitamente dai considerandi e concordano con il dispositivo. Non sono quindi date le condizioni per un'interpretazione o una rettifica.

Quanto alla censura di violazione dell'art. 121 lett. c LTF, il Tribunale federale constata che essa è manifestamente infondata, poiché le conclusioni formali della ricorrente sono state respinte. Se la ricorrente critica in realtà la mancanza di esame dell'interruzione del nesso causale temporale dovuta a una remissione temporanea dei disturbi psichici, non si tratta di un'omissione di statuire sulle conclusioni, bensì di critiche alla motivazione della sentenza 9F_8/2019, le quali non possono fondare una revisione.

Quanto al motivo di revisione…