Fatti
La Società svizzera di radiotelevisione SRG (ricorrente, emittente) ha trasmesso il 30 aprile 2019, nel programma di consumatori 'Kassensturz' della televisione SRF, un servizio di circa 15 minuti dal titolo 'Politiker prellen Konsumenten: Kniefall vor Versicherungslobby'. L'occasione era rappresentata dall'imminente discussione della revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) davanti al Consiglio nazionale.
L'Associazione svizzera d'assicurazioni OMSt (resistente) ha presentato ricorso il 16 settembre 2019 presso l'Autorità indipendente di ricorso per la radiotelevisione (UBI). Ha lamentato la violazione dell'obbligo di obiettività e del dovere di pluralità ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 rispettivamente cpv. 4 LRTV, poiché il servizio sarebbe unilaterale, conterrebbe informazioni errate e interferirebbe inammissibilmente in un affare parlamentare. Ha chiesto l'accertamento della violazione e misure adeguate ai sensi dell'art. 89 LRTV.
Con decisione del 31 gennaio 2020 l'UBI ha accolto il ricorso con 5 voti contro 4. Ha ritenuto violato l'obbligo di obiettività, poiché alcuni aspetti non sarebbero stati rappresentati in modo conforme ai fatti o differenziato e la posizione contraria non sarebbe stata presentata in modo equo; la formazione dell'opinione del pubblico ne sarebbe stata sensibilmente pregiudicata. L'UBI ha rilevato in particolare: (1) la presentatrice in apertura descriverebbe in modo inesatto la situazione giuridica vigente, poiché le modifiche unilaterali del contratto erano già ammissibili; (2) l'affermazione secondo cui l'art. 35 P-LCA conterrebbe ciò che gli assicuratori avrebbero voluto sarebbe fuorviante, poiché l'OMSt non avrebbe proposto una simile disposizione; (3) la redazione non avrebbe menzionato una proposta di modifica del consigliere nazionale Merlini; (4) il caso esemplificativo relativo all'art. 45 P-LCA ('Fred fällt die Treppe hinunter') sarebbe fuorviante, poiché riguarderebbe principalmente LAINF/LAMal; (5) all'OMSt non sarebbe stata concessa la possibilità di esprimersi.
La SRG ha presentato il 8 giugno 2020 ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione dell'UBI e l'accertamento che il servizio non avesse violato le norme sul diritto dei programmi. L'UBI ha rinunciato a prendere posizione; l'OMSt ha chiesto la reiezione del ricorso.
Diritto
Il Tribunale federale è competente: le decisioni dell'UBI sul contenuto di trasmissioni redazionali sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 lett. c LTF; art. 99 cpv. 3 LRTV). La SRG, in quanto emittente, era parte nella procedura precedente ed è particolarmente toccata (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso è stato presentato tempestivamente e nella forma prescritta. Il Tribunale esamina il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); le censure di violazione di diritti fondamentali sono soggette all'obbligo di motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). Gli accertamenti di fatto della precedente istanza sono vincolanti in mancanza di una censura di arbitrio (art. 105 LTF).
Quadro giuridico: la libertà dei programmi è tutelata dall'art. 17 cpv. 1 e dall'art. 93 Cost. Le trasmissioni redazionali con contenuto informativo devono riprodurre i fatti in modo conforme alla realtà, affinché il pubblico possa formarsi un'opinione propria (art. 4 cpv. 2 LRTV). L'obiettività non richiede la presentazione equivalente di tutti i punti di vista, bensì che sia riconoscibile che e in che misura un'affermazione è controversa. Il giornalismo di tipo advocacy è ammissibile, purché sia preservata la trasparenza; esso non dispensa tuttavia dalla distanza critica e dalla presentazione equa delle posizioni contrarie. Determinante è se il servizio nel suo insieme abbia un effetto manipolatorio. Le esigenze aumentano con la delicatezza del tema e la gravità delle accuse. Non ogni imperfezione viola l'obbligo: gli errori su aspetti secondari rientrano nella responsabilità redazionale e sono coperti dall'autonomia dei programmi.
Presentazione introduttiva e conoscenze preesistenti: il pubblico conosce lo stile 'advocacy' di Kassensturz. La presentazione introduttiva serve a suscitare interesse e non può illustrare tutte le eccezioni giuridiche; la rinuncia a precisare che le modifiche unilaterali del contratto erano già possibili secondo il diritto vigente rientra nella libertà giornalistica. Determinante è l'impressione complessiva: la consigliera nazionale Markwalder ha riassunto correttamente, nella seconda parte, la situazione giuridica, e ciò non è andato perso nel contesto complessivo. Nessuna violazione.
Ruolo dell'OMSt: il servizio presenta in parte in modo negativo l'OMSt ('Einflüsterer', logo 'schlucken'), ma la critica si limita alla sua risposta in sede di consultazione ed è riconoscibile per il pubblico come formulazione esasperata. La risposta in sede di consultazione respingeva effettivamente un divieto di modifiche unilaterali del contratto e proponeva clausole di modifica delle condizioni; il contestato art. 35 P-LCA corrisponde in linea di principio a tali proposte. Certamente la menzione di altri partecipanti alla consultazione avrebbe potuto relativizzare il ruolo dell'OMSt, ma la concentrazione sul suo ruolo è comprensibile. Non sussiste un'informazione fuorviante, anche se il direttore dell'OMSt ha in seguito approvato la soppressione.
Proposta di modifica Merlini: la mancata menzione non è censurabile. Il servizio informa chiaramente che il gruppo FDP mira alla soppressione dell'art. 35 P-LCA e che la sorte del progetto è aperta. L'obbligo non impone di trattare tutti gli aspetti connessi al tema (DTF 139 II 519…