Fatti

L'acquirente ([A. AG] , ricorrente) e la venditrice ([B. GmbH] , ricorso intimata) hanno concluso verbalmente nella primavera del 2014 un contratto di compravendita di una Mercedes d'epoca verde al prezzo di Fr. 65'000.--. Poiché la venditrice si rifiutava di annullare l'acquisto, l'acquirente le ha conferito un incarico di vendita (contratto di commissione). Il 29 luglio 2014 la venditrice ha venduto il veicolo a un interessato per Fr. 50'000.--. Con lettera del 29 maggio 2015 ha presentato il rendiconto: dedotto il residuo del prezzo di acquisto di Fr. 30'000.--, spese per Fr. 2'000.-- e una provvigione di Fr. 5'000.--, ha versato all'acquirente un saldo di Fr. 13'000.--.

Controverso era in particolare se nell'incarico di rivendita fosse stato pattuito un prezzo minimo di Fr. 65'000.-- oppure una vendita al miglior prezzo possibile. Inoltre, una Mercedes bianca era oggetto di un procedimento separato concernente eventuali difetti.

Con petizione del 15 dicembre 2015 l'acquirente ha chiesto al Tribunale distrettuale di Uri Fr. 73'400.-- oltre interessi. Il Tribunale distrettuale ha accolto la petizione con sentenza del 25 agosto 2016. Su appello della venditrice, il Tribunale superiore del Cantone di Uri, con sentenza del 24 gennaio 2018, ha parzialmente accolto l'appello e ha condannato la venditrice a pagare, per la Mercedes verde, (riconosciuti) Fr. 10'000.-- oltre interessi; per quanto riguarda la Mercedes bianca, ha rinviato la causa al Tribunale distrettuale.

Con sentenza 4A_258/2018 del 14 novembre 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'acquirente e ha rinviato la causa al Tribunale superiore per nuova decisione. Il Tribunale superiore si era discostato dalla valutazione di primo grado circa l'entità del prezzo di rivendita pattuito, senza motivarlo in modo comprensibile. Con decisione del 27 marzo 2019 il Tribunale superiore ha condannato la venditrice a pagare Fr. 12'000.-- oltre interessi. Ha ritenuto che un prezzo minimo di Fr. 65'000.-- non fosse dimostrato, che fosse da ammettere una vendita al miglior prezzo possibile di Fr. 50'000.-- e che fosse dovuta una provvigione del 10 per cento.

Con ricorso in materia civile del 17 maggio 2019 l'acquirente ha chiesto al Tribunale federale di condannare la venditrice a pagare Fr. 32'000.-- oltre interessi e di eliminare l'opposizione; in via subordinata, di rinviare la causa al Tribunale superiore. La venditrice ha chiesto il rigetto del ricorso con spese a carico della controparte. Il Tribunale superiore ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto

La ricevibilità del ricorso sussiste nonostante il valore litigioso sia inferiore a Fr. 30'000.-- (dopo il riconoscimento di Fr. 10'000.-- restavano Fr. 22'000.--), poiché nel caso di ricorsi contro decisioni parziali dopo un rinvio il valore litigioso va determinato in base a tutte le domande controverse dinanzi all'istanza precedente (art. 51 cpv. 1 lett. b LTF). La prassi finora seguita in materia di appello secondo l'art. 66 cpv. 2 OG, secondo cui in caso di rinvio il valore litigioso è irrilevante, vale anche in caso di rinvio parziale.

Il Tribunale federale è vincolato alla propria decisione di rinvio e alla valutazione giuridica ivi contenuta. Applica il diritto d'ufficio, ma esamina in linea di principio soltanto le censure sollevate. L'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di manifesta inesattezza (arbitrio) o di violazione del diritto, e vige il rigoroso principio della necessità di motivazione delle censure (art. 105 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 LTF).

Sull'interpretazione del contratto: prioritariamente va accertata la volontà reale e concorde delle parti (art. 18 cpv. 1 CO), che costituisce apprezzamento delle prove e viene esaminata soltanto sotto il profilo dell'arbitrio. Solo quando una concorde volontà effettiva non può essere provata si applica l'interpretazione oggettivata secondo il principio della fiducia, che è una questione di diritto liberamente esaminabile. Determinante è il momento della conclusione del contratto; il comportamento successivo delle parti è irrilevante per l'interpretazione secondo la fiducia. L'onere della prova dell'accordo su un prezzo minimo incombe all'acquirente (art. 8 CC).

L'apprezzamento delle prove da parte del Tribunale superiore non è arbitrario: l'e-mail del 24 agosto 2014 è stata giustamente non considerata, perché è stata scritta dopo la rivendita già avvenuta e prova soltanto il rifiuto di vendere al di sotto di Fr. 65'000.--, non però un accordo su un prezzo minimo. L'e-mail del 29 aprile 2014 dimostra al massimo l'obiettivo di contenere il più possibile la perdita. Le dichiarazioni delle parti si contraddicono, per cui ad esse non è stata attribuita un'importanza decisiva. La censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è infondata, poiché il Tribunale superiore ha sufficientemente motivato il proprio apprezzamento delle prove e l'interpretazione secondo il principio della fiducia, e una contestazione adeguata era possibile.

Secondo il principio della fiducia, sulla base dell'e-mail del 29 aprile 2014 (la situazione…