Fatti

Parti processuali e oggetto: Il ricorrente (assicurato, nato nel 1968) è rappresentato da un'avvocata. La resistente è l'UAI Soletta. Oggetto è l'assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione). È impugnata la decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta del 25 febbraio 2019 (VSBES.2018.208). Il Tribunale federale (I Corte di diritto sociale, sentenza 8C_229/2019 del 5 luglio 2019) deve decidere se la precedente istanza abbia confermato a ragione la soppressione della mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° maggio 2017.

Svolgimento del procedimento:

  • Con decisione del 15 gennaio 2004 l'UAI ha negato il diritto alle prestazioni; decisione su opposizione dell'11 ottobre 2004. Il tribunale cantonale ha accolto il ricorso il 1° luglio 2005 e ha rinviato la causa per ulteriori accertamenti.
  • Sulla base della perizia MEDAS del 31 agosto 2006, il 28 giugno 2007 l'UAI ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° settembre 2003 (grado d'invalidità 58 %).
  • L'assicurato ha ereditato fr. 600'000.- e li ha investiti in immobili (uno dei quali abitato da lui stesso), che amministrava personalmente.
  • La revisione dell'8 dicembre 2009 ha confermato la mezza rendita sulla base della perizia MEDAS del 26 novembre 2009.
  • In seguito a una segnalazione anonima, nell'ottobre 2011 l'UAI ha avviato una nuova revisione. La perizia ABI del 2 maggio 2016 ha attestato una capacità lavorativa del 100 % in un'attività adeguata. Con decisione del 16 marzo 2017 l'UAI ha soppresso la rendita.
  • Il tribunale cantonale ha constatato il 26 settembre 2017 un miglioramento dello stato di salute, ma ha rinviato la causa per l'esecuzione di un confronto dei redditi e ulteriori accertamenti (decisione di rinvio, non passata in giudicato).
  • Con decisione del 5 luglio 2018 l'UAI ha confermato la soppressione della rendita con effetto dal 1° maggio 2017.
  • Il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il ricorso il 25 febbraio 2019.

Conclusioni davanti al Tribunale federale: In via principale: continuazione del versamento di una mezza rendita. In via subordinata: rinvio alla precedente istanza; in via ulteriormente subordinata: annullamento della decisione del 5 luglio 2018 e concessione di provvedimenti d'integrazione. La precedente istanza chiede la reiezione; UAI e UFAS rinunciano a presentare osservazioni.

Accertamenti della precedente istanza: Il reddito da invalido è stato correttamente determinato. Sulla base dei referti della Clinica B. del 30 marzo 2017, dell'Ospedale C. del 13 novembre e del 2 dicembre 2017, nonché della specialista del 4 dicembre 2017, non è stata accertata alcuna modifica durevole dello stato di salute (superiore a tre mesi) rispetto alla perizia ABI. Il reddito da invalido (fr. 60'444.75; ILS 2014, TA1, livello di competenza 1, evoluzione del salario nominale, detrazione del 10 % per limitazioni dovute alla salute) ha portato, a fronte di un reddito da valido di fr. 67'920.50, a un grado d'invalidità dell'11 %. Anche con una detrazione massima del 25 % non sussisterebbe un diritto alla rendita. I provvedimenti d'integrazione sono stati negati: l'assicurato aveva 49 anni, aveva percepito la rendita per 13 anni e 7 mesi, ha potuto investire l'eredità in immobili, attività leggere non richiedono qualifiche particolari, i periti ABI hanno raccomandato di non adottare provvedimenti a causa della convinzione soggettiva di malattia, e non è stato sfruttato il residuo di capacità lavorativa.

Diritto

Potere d'esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) ed esamina in linea di principio solo le censure sollevate (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 141 V 234 consid. 1). L'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di inesattezza manifesta o di violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF); la parte deve dimostrare in modo sostanziato che l'eliminazione del vizio sarebbe determinante (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e mezzi di prova sono ammessi solo nella misura in cui la decisione impugnata vi dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF).

Impugnabilità della decisione di rinvio: L'effetto della revoca dell'effetto sospensivo in caso di soppressione della rendita perdura anche dopo il rinvio giudiziale, per cui va esaminata la soppressione della rendita con effetto dal 1° maggio 2017. La decisione di rinvio del 26 settembre 2017 vincola la precedente istanza, ma non è passata in giudicato; le censure contro di essa possono essere sollevate nell'ambito dell'impugnazione della decisione finale, nella misura in cui incidano su quest'ultima (art. 93 cpv. 1 e 3 LTF).

Accertamento dei fatti: Il ricorrente non riesce a dimostrare che l'accertamento dei fatti da parte della precedente istanza sia manifestamente inesatto o arbitrario (DTF 144 V 50 consid. 4.2 e 4.3). Il referto della Clinica B. proviene certamente da un'istituzione curante, circostanza che nel dubbio va a favore dell'assicurato (DTF 135 V 465 consid. 4.5). Una perizia amministrativa non è tuttavia messa in discussione per il solo fatto che giunga a valutazioni diverse da quelle dei medici curanti; eccezioni valgono solo quando i medici curanti indicano aspetti importanti e non puramente soggettivi. Ciò non era riscontrabile. Inoltre, il referto non conosceva la perizia ABI e non motivava le diagnosi psichiatriche divergenti né la totale incapacità lavorativa.

Motivo di revisione: Un motivo di revisione sussiste anche con diagnosi invariate, se gli effetti sulla capacità di guadagno del medesimo danno alla salute sono mutati in…