Fatti
Il ricorrente [A.] , nato nel 1955, si annunciò l'11 novembre 2013 presso la IV-Stelle Bern per la richiesta di prestazioni, adducendo un piccolo infarto ischemico (ictus) subito il 18 maggio 2012.
Con decisione del 10 novembre 2015 la IV-Stelle negò il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità per mancanza di invalidità ai sensi della legge. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna respinse il ricorso con sentenza del 10 gennaio 2017. Con sentenza 8C_135/2017 del 4 settembre 2017 il Tribunale federale annullò tale decisione e rinviò la causa al Tribunale amministrativo per nuova decisione.
Il Tribunale amministrativo fece allestire dall'Ärztliches Begutachtungsinstitut GmbH, Basilea (ABI), una perizia polidisciplinare del 28 novembre 2018, nonché un parere complementare del 25 febbraio 2019. Sulla base di ciò respinse nuovamente il ricorso con sentenza del 17 giugno 2019.
Il ricorrente interpone ricorso in materia di diritto pubblico e chiede che la IV-Stelle sia obbligata a versargli, a partire dal 1° maggio 2014, una mezza rendita oltre agli interessi moratori; in via subordinata chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. La IV-Stelle chiede il rigetto del ricorso. Il Tribunale amministrativo e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a presentare osservazioni.
Oggetto della lite: Se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale negando un diritto alla rendita e se si sia correttamente basata sulla perizia giudiziaria del 28 novembre 2018.
Constatazioni peritali dell'ABI:
- Diagnosi con incidenza sulla capacità lavorativa: episodio depressivo persistente da lieve a medio; sonnolenza diurna accentuata, di origine multifattoriale, in presenza di sindrome delle apnee ostruttive del sonno grave, di nuova diagnosi e non trattata; diagnosi differenziali post stroke fatigue e disturbo psicogeno; risultato normale nel test multiplo della latenza del sonno.
- I periti hanno constatato una sovrapposizione prevalentemente funzionale, con un nucleo oggettivo nella sindrome delle apnee del sonno.
- Capacità lavorativa in presenza di sindrome delle apnee del sonno non trattata: 50% nell'attività abituale di responsabile del controllo qualità; 60% come custode o meccanico; con sindrome trattata 80% in entrambe le attività.
- Attività adeguate: attività da leggere a medio-pesanti con sette-otto ore di presenza al giorno con rendimento leggermente ridotto; capacità lavorativa sul mercato del lavoro libero 80%.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma soltanto le censure sollevate, salvo che altri vizi siano manifesti (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). È vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore, salvo che questo sia manifestamente inesatto o si fondi su una violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Il fatto che il tribunale cantonale abbia fatto allestire egli stesso la perizia non modifica la competenza di esame; con ciò esso ha adempiuto il proprio obbligo di indagine ai sensi dell'art. 61 lett. c LPGA, e gli spettava piena cognizione.
Secondo la giurisprudenza costante, il valore probatorio delle perizie giudiziarie è riconosciuto e da esse non ci si può discostare senza motivi cogenti. Il ricorrente lamenta anzitutto una contraddizione tra la capacità lavorativa di cinque-sei ore attestata per tutte le attività in presenza di sindrome delle apnee del sonno non trattata e la presenza di sette-otto ore per le attività adeguate. I periti hanno negato questa contraddizione nel loro parere del 25 febbraio 2019; inoltre la valutazione dell'attività adeguata era stata formulata presupponendo una sindrome delle apnee del sonno curabile. Poiché i periti hanno ritenuto non autentica la sintomatologia persistente nonostante un trattamento adeguato, una capacità lavorativa di cinque-sei ore potrebbe essere ammessa solo in presenza di un effettivo successo terapeutico. Il pneumologo curante ha tuttavia riferito soltanto un miglioramento eventualmente lieve della sonnolenza diurna, per cui si deve ritenere una sovrapposizione funzionale e un'incapacità lavorativa del 20% a partire rispettivamente da ottobre e da dicembre 2013.
Il ricorrente lamenta inoltre una contraddizione tra la valutazione complessiva (sette-otto ore ovvero 80%) e le perizie parziali (cinque-sei ore ovvero 60%). La valutazione neurologica non è contraddittoria, poiché il perito neurologico ha tenuto conto dell'influsso della sindrome delle apnee del sonno e delle possibilità terapeutiche, attendendosi, in presenza di un trattamento corretto, una capacità lavorativa e di rendimento normale. La valutazione del perito neuropsicologico, che in quanto psicologo non è qualificato come specialista in medicina e pertanto non può essere determinante da solo, ha evidenziato una capacità lavorativa limitata soprattutto nel tempo, caratterizzata da ridotta resistenza e sonnolenza diurna. Le sue limitazioni erano minori rispetto a quelle del rapporto della dott. med. [D.] del marzo 2014, che anche il perito neurologico ha definito lacunoso e carente. Il perito neuropsicologico non ha inoltre escluso che cause psichiche o terapie farmacologiche di lunga durata contribuissero alle menomazioni. Che egli non abbia espressamente…