Fatti

Con scrutinio del 5 giugno 2016, gli elettori del comune di Peseux hanno respinto le convenzioni di fusione tra i comuni di Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux e Valangin. Il Tribunale federale ha annullato questa votazione il 7 maggio 2018 (sentenza 1C_610/2017). Un nuovo scrutinio ha avuto luogo il 25 novembre 2018 e la fusione è stata accettata dal 54,56% dei votanti.

Il 30 novembre 2018, tre cittadini attivi di Peseux (i ricorrenti) hanno presentato ricorso e reclamo presso la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel. Invocavano in particolare: (i) un articolo di stampa locale del 29 ottobre 2018 che annunciava erroneamente che lo sportello sociale sarebbe rimasto a Peseux in caso di fusione, informazione ripresa in un volantino distribuito in tutti i fabbricati fino alla votazione; (ii) un volantino che indicava erroneamente che il Consiglio generale di Peseux raccomandava di accettare la fusione; (iii) un comunicato del Cantone del 6 novembre 2018 che annunciava un sostegno finanziario di 8,2 milioni di franchi, che secondo loro costituiva una pressione sull'elettorato.

Con decisione del 6 febbraio 2019, la Cancelleria di Stato ha dichiarato il ricorso e il reclamo principalmente irricevibili per tardività, e in via subordinata infondati. Secondo l'art. 136 cpv. 1 LDP/NE, il ricorso deve essere proposto entro sei giorni dalla scoperta dei motivi, ma al più tardi sei giorni dopo la pubblicazione dei risultati. I fatti erano noti ben prima del voto, poiché i volantini incriminati erano stati distribuiti al più tardi prima del 14 novembre 2018, data della smentita del Consiglio comunale di Peseux.

Con sentenza del 5 giugno 2019, la Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale neocastellano ha confermato questa decisione. Ha ritenuto che il termine di sei giorni si applichi anche quando non è più possibile rimediare alle irregolarità prima della votazione. Alcune irregolarità erano state riparate (smentita riguardo al Consiglio generale), le altre erano note il 9 novembre 2018.

I ricorrenti propongono ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo principalmente l'accertamento della nullità dello scrutinio e l'annullamento della sentenza cantonale e del risultato della votazione, in via subordinata il rinvio della causa all'istanza precedente. La corte cantonale, la Cancelleria di Stato e il Consiglio comunale di Neuchâtel concludono per il rigetto. Il Consiglio comunale di Peseux ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto

Il Tribunale federale esamina anzitutto la propria competenza alla luce dell'art. 82 lett. c LTF, che gli consente di giudicare i ricorsi concernenti il diritto di voto e le votazioni popolari, compresi gli atti preparatori, il processo di voto e il risultato. I ricorrenti, cittadini attivi di Peseux, sono legittimati a ricorrere (art. 89 cpv. 3 LTF). Il ricorso, diretto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, è ammissibile.

Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme di diritto federale e di diritto costituzionale cantonale strettamente connesse al diritto di voto, ma esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio l'applicazione delle norme di procedura e di organizzazione che non toccano il contenuto stesso dei diritti politici (DTF 141 I 221 consid. 3.1). L'art. 136 cpv. 1 LDP rientra in questa seconda categoria. I ricorrenti si limitano a opporre in modo appellatorio la propria interpretazione, il che non soddisfa le esigenze di motivazione accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 145 I 26 consid. 1.3). In ogni caso, l'interpretazione della corte cantonale non è arbitraria: le irregolarità scoperte prima dello scrutinio devono essere fatte valere immediatamente per consentirne la riparazione ed evitare una nuova votazione (DTF 140 I 338 consid. 4.4). La prima frase dell'art. 136 cpv. 1 LDP, identica al diritto federale (art. 77 cpv. 2 LDP), perderebbe ogni portata se fosse ammesso un termine supplementare dopo la proclamazione dei risultati.

I ricorrenti non contestano la data di scoperta delle irregolarità, anteriore allo scrutinio: pubblicazione di fine ottobre 2018, comunicato cantonale del 6 novembre 2018, volantino distribuito prima della smentita del 14 novembre 2018. La prosecuzione della distribuzione dei volantini fino allo scrutinio, o il fatto che il voto per corrispondenza o elettronico fosse già…