Fatti
L'assicurato, nato nel 1967, si è annunciato per la prima volta all'assicurazione per l'invalidità nell'agosto 2011 a causa di una malattia psichica. L'UAI del Cantone di Zurigo ha negato il diritto a una rendita con decisione del 24 settembre 2012. All'inizio di maggio 2014 l'assicurato ha chiesto nuovamente prestazioni AI.
Dal febbraio 2015 l'UAI ha attuato misure d'integrazione professionale e versato indennità giornaliere. Il 3 agosto 2016 l'assicurato ha concluso l'addestramento professionale. Sulla base di una perizia poliedrica della medexperts AG del 23 febbraio 2017 (incl. perizia psichiatrica parziale e complemento del 19 settembre 2017), l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni con decisione dell'11 dicembre 2017 (grado d'invalidità 20 %).
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 23 agosto 2019. Ha riconosciuto all'assicurato da gennaio a luglio 2015 una rendita di tre quarti e da agosto 2015 a novembre 2016 una mezza rendita.
L'UAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico e chiede l'annullamento della sentenza precedente nonché la conferma della decisione dell'11 dicembre 2017; chiede inoltre l'effetto sospensivo. L'assicurato conclude implicitamente per la reiezione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a presentare osservazioni.
Oggetto della lite: se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale riconoscendo all'assicurato una rendita di tre quarti per il periodo da gennaio a luglio 2015 e una mezza rendita d'invalidità per il periodo da agosto 2015 a novembre 2016.
Diritto
Potere d'esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF), ma, tenuto conto dell'obbligo di motivazione e di censura (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), esamina soltanto le censure sollevate, salvo che altri vizi siano manifestamente evidenti. L'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente vincola in linea di principio il Tribunale federale, salvo che sia manifestamente inesatto o risulti da una violazione del diritto (art. 105 LTF). La perizia poliedrica della medexperts AG (incl. perizia psichiatrica parziale) è pacificamente determinante quale base probatoria.
Considerandi dell'istanza precedente: L'istanza precedente ha ritenuto una capacità lavorativa del 70% nell'attività abituale a partire dal 1° settembre 2016 (grado d'invalidità 30 %, non determinante per il diritto alla rendita). Sulla base della valutazione psichiatrica retrospettiva ha fissato l'inizio più precoce della rendita a gennaio 2015 e, tenuto conto dell'art. 88a cpv. 1 OAI, ha riconosciuto una rendita di tre quarti ovvero una mezza rendita. La partecipazione a misure ai sensi dell'art. 14a LAI non si oppone al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 22 cpv. 5ter LAI.
Principio 'integrazione prima della rendita': Le prestazioni di rendita devono essere versate solo quando non entrano più in considerazione misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Il diritto alla rendita sorge solo dopo la conclusione delle misure, anche in caso di successo parziale o di insuccesso. Prima di allora una rendita può essere riconosciuta solo se la persona assicurata non è o non è ancora in grado di inserirsi (DTF 121 V 190 consid. 4c-e).
Capacità di inserimento durante la percezione di indennità giornaliere: L'assicurato ha percepito indennità giornaliere per misure d'integrazione ai sensi dell'art. 14a LAI da febbraio 2015 fino ad agosto 2016. Trascorso l'anno d'attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI), secondo la valutazione retrospettiva sussisteva a partire da gennaio 2015 una capacità lavorativa del 40% e da maggio 2015 fino ad agosto 2016 una capacità lavorativa del 50%. Dal punto di vista medico l'assicurato era quindi in grado di inserirsi, per cui per tale periodo non sussiste alcun diritto alla rendita (art. 29 cpv. 2 LAI).
Disposizione non applicabile: L'art. 22 cpv. 5ter LAI prevede che…