Fatti
I coniugi (contribuenti) hanno presentato in data 17 marzo 2019 all'Ufficio delle imposte [U.] /TG una domanda di condono delle imposte cantonali e comunali del Cantone Turgovia per i periodi fiscali 2016 e 2017, per un importo di Fr. 3'098.80. L'ufficio delle imposte locale ha respinto la domanda il 6 maggio 2019.
I contribuenti si sono rivolti alla Commissione di ricorso in materia fiscale del Cantone Turgovia, che ha respinto il ricorso con decisione STRE.2019.86 del 30 ottobre 2019. Sulla base del § 194 cpv. 1 LTB/TG, il condono d'imposta può essere concesso in caso di impossibilità o di grave difficoltà al pagamento; sussiste una difficoltà quando l'importo è sproporzionato rispetto alla capacità contributiva, in particolare quando il debito d'imposta, nonostante un tenore di vita limitato al minimo vitale, non può essere estinto in un tempo prevedibile (§ 50b cpv. 1 OTB/TG).
L'istanza precedente ha accertato che i contribuenti disponevano di entrate mensili di Fr. 4'530.-- (incluse le prestazioni complementari all'AVS e OPI). Il fabbisogno minimo secondo il diritto d'esecuzione ai sensi dell'art. 93 LEF ammontava a Fr. 4'170.--. L'eccedenza mensile di Fr. 360.-- consentiva l'estinzione del debito in circa nove mesi. Secondo la prassi, solo un periodo di 14 mesi costituisce una situazione finanziaria di bisogno, per cui non sussiste alcuna difficoltà.
Con atto del 18 novembre 2019 i contribuenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza l'annullamento della decisione e la concessione del condono d'imposta. Hanno richiamato le modeste rendite AVS, i problemi di salute con ricoveri ospedalieri, il loro stile di vita modesto e il desiderio di evitare nuovi debiti.
Il presidente di sezione quale giudice istruttore ha rinunciato a misure istruttorie.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso ai sensi dell'art. 83 lett. m LTF nell'ambito delle questioni di condono d'imposta. Resta da esaminare il ricorso sussidiario di diritto costituzionale (art. 113 segg. LTF), con cui può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali individuali (art. 116 LTF). Vige l'onere qualificato di motivazione e di censura (art. 117 in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 2 LTF); una critica puramente appellatoria non è sufficiente.
Secondo il § 194 cpv. 1 LTB/TG il condono d'imposta 'può' essere concesso. Come in altri cantoni con formulazioni simili, non esiste quindi un diritto legale a una dilazione o a un condono. Il rifiuto del condono non lede i contribuenti in interessi giuridicamente protetti (art. 115 lett. b LTF), per cui manca loro la legittimazione a sollevare censure materiali in merito al condono.
Se manca un interesse giuridicamente protetto nel merito, possono essere sollevate solo censure che mirano a un diniego di giustizia formale e che si riferiscono alla partecipazione al procedimento e all'esercizio dei diritti di parte ('prassi Star'). Sono invece inammissibili le argomentazioni che mirano a un esame materiale, come una motivazione incompleta o una valutazione anticipata…