Fatti
Parti del procedimento: Il ricorrente (assicurato, nato nel 1962, da ultimo attivo come aiutante in una panetteria) è rappresentato da un avvocato. Controparte è l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni. Istanza precedente è il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
Fatti: L'assicurato si è annunciato all'assicurazione invalidità il 23 aprile 2015 per ottenere prestazioni. L'Ufficio AI lo ha fatto sottoporre a una perizia pluridisciplinare presso l'Istituto medico peritale GmbH (ABI) (perizia del 25 gennaio 2017). Con progetto di decisione del 15 maggio 2017 l'amministrazione ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 marzo 2017 e, con decisione del 28 novembre 2017, ha confermato tale posizione. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso con sentenza del 12 febbraio 2019.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: L'assicurato chiede l'annullamento della decisione cantonale e l'accertamento del diritto a una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2017; in via subordinata, chiede il rinvio della causa all'istanza precedente.
Oggetto della lite: Valore probatorio della perizia ABI (durata dell'esame psichiatrico), utilizzabilità della capacità lavorativa residua, determinazione del reddito da valido e da invalido nonché detrazione per danno alla salute.
Diritto
Nova: I referti del 6 e 18 marzo 2019, prodotti soltanto davanti al Tribunale federale, sono successivi alla decisione impugnata e costituiscono veri nova, che restano inammissibili secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF. Gli ulteriori referti del 2017 e del 2018, prodotti in ultima istanza, sono falsi nova, poiché il ricorrente non spiega in che misura solo la decisione dell'istanza precedente abbia dato motivo di produrli; anch'essi restano inammissibili.
Criterio di esame: Il Tribunale federale esamina la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e si fonda sull'accertamento dei fatti dell'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Le censure concernenti l'accertamento dei fatti sono ammissibili solo in caso di accertamento manifestamente inesatto o di violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF).
Valore probatorio della perizia: L'istanza precedente ha ritenuto la perizia ABI probante e ha ammesso, a partire da gennaio 2017, una capacità lavorativa del 70% in un'attività leggera e alternata. Secondo la giurisprudenza, la durata di 55 minuti dell'esplorazione psichiatrica non costituisce di per sé una violazione del dovere di diligenza; determinanti sono la completezza e la coerenza del contenuto del referto. Il perito si è confrontato con gli indicatori standard, compresa la questione delle risorse, e ha motivato perché i disturbi lamentati non incidano sulla capacità lavorativa. L'istanza precedente non ha violato il diritto federale attribuendo valore probatorio alla perizia. La critica alla valutazione delle prove, fondata sui referti dei servizi psichiatrici [B.] , costituisce soltanto una valutazione personale divergente e non soddisfa i requisiti di una censura sull'accertamento dei fatti. Gli accertamenti dell'istanza precedente relativi allo stato di salute e alla capacità lavorativa sono quindi vincolanti.
Utilizzabilità della capacità lavorativa residua: L'istanza precedente ha riconosciuto che la capacità lavorativa residua è utilizzabile sul mercato del lavoro equilibrato per semplici attività ausiliarie. Determinante è il momento della perizia ABI; l'assicurato, allora cinquantaquattrenne, disponeva di circa dieci anni di attività residua fino al pensionamento ordinario, sufficienti per assumere ed esercitare una nuova attività ausiliaria. Le obiezioni relative alla ridotta capacità di rendimento e all'età avanzata non dimostrano che l'utilizzazione sarebbe inesigibile.
Calcolo dell'invalidità: Il calcolo dell'invalidità è stato effettuato mediante il confronto dei redditi ai sensi dell'art.…