Fatti
Il ricorrente A. è cittadino macedone, entrato in Svizzera nel 1991 per ricongiungimento familiare e titolare dal giugno 2001 di un permesso di domicilio. Dal 31 ottobre 2012 la moglie e i tre figli vivono a V., Francia. Il ricorrente lavora in settimana a Basilea e vi soggiorna in un appartamento; dal 1° settembre 2016 ha affittato un monolocale a Basilea.
Con decisione del 4 maggio 2016 l'Ufficio della migrazione di Basilea Città ha accertato l'estinzione del permesso di domicilio, in via subordinata la sua revoca, ha allontanato il ricorrente dalla Svizzera e ha fissato un termine di partenza. Il Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Basilea Città ha respinto il ricorso il 18 maggio 2017. Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha accolto parzialmente il ricorso con sentenza del 9 gennaio 2018, ha concesso il patrocinio a spese dello Stato e per il resto ha respinto il ricorso.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 9 febbraio 2018 il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello e la prosecuzione del suo permesso di domicilio. Il Tribunale federale ha conferito al ricorso l'effetto sospensivo e lo ha accolto.
Si tratta di stabilire se il permesso di domicilio si sia estinto a causa del trasferimento del centro della vita in Francia, con contestuale mantenimento di un'attività lucrativa e di un'abitazione in Svizzera.
Diritto
Il ricorrente lamentava un accertamento arbitrario del centro della vita nonché una disparità di trattamento rispetto agli expatriati ad alto reddito. Inoltre, le istanze cantonali avrebbero dovuto informarlo della possibilità, prevista dall'art. 61 cpv. 2 frase 2 LStrI, di mantenere il permesso per quattro mesi.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI il permesso di domicilio si estingue con la notifica di partenza per l'estero, e in base all'art. 61 cpv. 2 frase 1 LStrI si estingue se la Svizzera viene lasciata senza notifica dopo sei mesi di soggiorno all'estero. Il legislatore si fonda quindi su due criteri formali e rinuncia al concetto di centro della vita o di domicilio, che necessita di interpretazione. Il mantenimento di un permesso presuppone una presenza fisica minima in Svizzera.
Secondo la prassi pubblicata (DTF 120 Ib 369), il soggiorno all'estero di sei mesi non è interrotto da soggiorni temporanei per turismo, visita o affari, come precisa l'art. 79 cpv. 1 OASA. Chi trasferisce il domicilio all'estero e rientra in Svizzera solo per brevi periodi non soddisfa il requisito della presenza fisica minima, anche se in Svizzera conserva ancora un appartamento. Il centro della vita, di per sé, è rilevante solo in combinazione con il requisito di un abbandono durevole della Svizzera di almeno sei mesi.
Occorre verificare se il…