Fatti

Parti del procedimento: Il ricorrente ([A.] , rappresentato da un avvocato) si rivolge al Tribunale federale contro l'Ufficio AI del Cantone Argovia, in qualità di resistente.

Oggetto: Assicurazione invalidità (presupposto processuale).

Istanza precedente e decisione impugnata: Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha confermato, con decisione del 6 agosto 2019 (VBE.2018.919), la perizia disposta dall'Ufficio AI con decisione incidentale del 23 ottobre 2018, affidata alla ZVMB GmbH di Berna. I medici originariamente previsti e il questionario standard sono rimasti invariati.

Ricorso: Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale il 16 settembre 2019. Ha sostenuto essenzialmente che una perizia non sarebbe necessaria e costituirebbe per lui un carico psichico. Ha inoltre lamentato che due dei periti proposti non sarebbero competenti a valutare limitazioni di origine cerebrale.

Procedura: La sentenza è stata pronunciata nella procedura semplificata dal presidente della I Corte di diritto sociale (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF).

Diritto

Esame d'ufficio dell'ammissibilità: Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se un rimedio giuridico sia ammissibile. Il ricorso è diretto contro una decisione incidentale ai sensi dell'art. 92 segg. LTF, poiché la qualificazione della decisione giudiziaria segue la natura giuridica dell'oggetto impugnato nel processo cantonale.

Impugnabilità autonoma delle decisioni incidentali sulle perizie: Le decisioni incidentali che concernono ordinanze dell'assicuratore invalidità o infortuni sull'assunzione di perizie mediche sono impugnabili autonomamente davanti al Tribunale federale, anche alla luce dei diritti fondamentali procedurali della Cost. e della CEDU, soltanto nella misura in cui riguardino la ricusazione formale di un perito (art. 92 cpv. 1 LTF).

Assenza di motivi formali di ricusazione: Il ricorrente non ha fatto valere motivi formali di ricusazione. La censura secondo cui due periti non sarebbero competenti è stata ritenuta troppo generica per essere trattata come motivo formale di ricusazione. Egli ha contestato essenzialmente la necessità della perizia.

Obiezioni di merito solo nella decisione finale: Obiezioni di merito, come quella relativa alla necessità della perizia, non possono…