Fatti

L'assicurato [A.] (ricorrente), nato nel 1967, svolgeva l'attività di autista di camion nella sua professione abituale. Con decisione del 17 novembre 2017 l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo (resistente) gli ha riconosciuto una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° aprile 2015.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo (istanza precedente), con sentenza dell'11 febbraio 2019 (IV.2018.00002), ha accolto parzialmente il ricorso dell'assicurato, che aveva chiesto una rendita intera, e gli ha riconosciuto, con un grado d'invalidità del 60%, una rendita di tre quarti.

L'assicurato ha interposto ricorso al Tribunale federale chiedendo una rendita d'invalidità intera, in via subordinata una rendita di tre quarti sulla base di un grado d'invalidità del 68%.

Non contestato era che l'assicurato sia completamente incapace al lavoro nella sua professione abituale, ma potrebbe svolgere un'attività adeguata al suo handicap a tempo pieno con una capacità di rendimento del 50% (perizia interdisciplinare della MEDAS Berna del 6 settembre 2016). Non contestati erano anche il reddito da valido di fr. 83'988.30 e il reddito da invalido di fr. 33'316.35, stabiliti sulla base dei salari tabellari della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2014 (livello di competenza 1).

Oggetto della lite era unicamente se dal reddito da invalido debba essere operata una deduzione dal salario tabellare (grado di occupazione, lavori fisicamente molto leggeri, alternanza di carichi). Il ricorrente chiedeva la deduzione massima del 25%.

Diritto

Se una deduzione dal salario tabellare, dovuta all'handicap o fondata altrimenti, debba essere operata ai sensi di DTF 126 V 75 consid. 5b, costituisce una questione di diritto liberamente esaminabile (DTF 137 V 71 consid. 5.1).

Una deduzione a titolo di grado di occupazione è riconosciuta solo per gli uomini che, a causa dell'handicap, possono lavorare soltanto a tempo parziale. Per gli assicurati in linea di principio abili al lavoro a tempo pieno, che per motivi di salute sono soltanto parzialmente efficienti, una simile deduzione non entra in considerazione. Il ricorrente non ha addotto motivi per discostarsi da questa giurisprudenza.

Le limitazioni menzionate nella perizia MEDAS (evitare di chinarsi, sollevare e portare pesi, scale, scale a pioli, lavori sopra la testa, lavoro a turni, gestione dello stress, flessibilità, pressione dei tempi) costituiscono il contrappeso del profilo di prestazione positivo dell'attività fisicamente leggera e sono già state considerate nella stima dell'incapacità lavorativa da parte dell'istanza precedente; pertanto non sono rilevanti ai fini della deduzione. Su un mercato del lavoro equilibrato, nonostante tali condizioni, sussiste uno spettro sufficientemente ampio di attività di confronto esigibili.

Dopo una caduta dalle scale nel novembre 2016 sono rimasti disturbi al ginocchio che escludono…