Fatti
Il cittadino turco (ricorrente, nato nel 1996) è entrato in Svizzera il 21 novembre 2014 e si è sposato lo stesso giorno con una connazionale domiciliata nel Cantone di Zurigo (nata nel 1985). Il 6 febbraio 2015 gli è stato rilasciato un permesso di dimora per ricongiungersi con la moglie. I coniugi hanno presentato una domanda congiunta di divorzio il 3 gennaio 2018; il matrimonio è stato sciolto l'8 febbraio 2018.
L'Ufficio della migrazione del Cantone di Zurigo ha revocato il permesso di dimora il 24 settembre 2018 e ha fissato un termine di partenza fino al 24 dicembre 2018. La Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso il 22 febbraio 2019, così come il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 2a Sezione, il 29 maggio 2019 (VB.2019.00207).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 26 agosto 2019, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza precedente e la proroga del permesso di dimora, in via subordinata il rinvio per un nuovo giudizio. Con decisione presidenziale del 28 agosto 2019 è stato concesso l'effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo ha chiesto il rigetto del ricorso; la Segreteria di Stato della migrazione e il Dipartimento della sicurezza e della giustizia hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Oggetto della lite: revoca del permesso di dimora del ricorrente, ottenuto in ragione del matrimonio con la sua ex moglie (art. 43 cpv. 1 lett. a LStrI). Si tratta di esaminare unicamente se l'autorità inferiore abbia ritenuto, senza arbitrio e in modo conforme al diritto federale, che la comunione coniugale non abbia raggiunto la durata minima di tre anni prevista dalla legge (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI).
L'autorità inferiore ha lasciato aperta la questione se fin dall'inizio vi fosse un matrimonio fittizio e ha ritenuto, sulla base di indizi, che la comunione coniugale effettivamente vissuta sia stata abbandonata prima del raggiungimento del termine di tre anni. Tra gli indizi figuravano: una differenza d'età di circa undici anni, il soggiorno del ricorrente all'estero prima del matrimonio, il sospetto dell'ex moglie emerso in un interrogatorio di polizia dell'8 novembre 2016, controlli dell'appartamento senza che il ricorrente vi fosse reperito, una relazione extraconiugale dell'ex moglie con un connazionale turco ([C.] ) da circa l'autunno 2017, il mancato menzionare il ricorrente in un'audizione e la dichiarazione del fratello dell'ex moglie secondo cui ella si sarebbe separata già cinque mesi prima di un controllo dell'appartamento del 26 gennaio 2018.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché per i permessi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI è sufficiente una pretesa al permesso sostenibilmente affermata (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 139 I 330). Se la pretesa sussista effettivamente è oggetto dell'esame di merito. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF) e esamina i diritti individuali costituzionali solo in presenza di una censura e di una motivazione qualificate (art. 106 cpv. 2 LTF). Gli accertamenti di fatto possono essere corretti solo in caso di manifesta inesattezza, cioè di arbitrio (art. 9 Cost.) (art. 105 cpv. 2 LTF).
La questione se la comunione coniugale sia durata tre anni è una questione di fatto, esaminata solo sotto il profilo dell'arbitrio. Va invece esaminato liberamente se gli indizi lascino concludere per un abuso di diritto o per la rinuncia alla volontà matrimoniale. La volontà di una comunione di vita è determinante; una relazione parallela costituisce un indizio rilevante dell'assenza di una reale volontà matrimoniale, essendo determinante la qualità della relazione. L'onere della prova dell'assenza di volontà matrimoniale incombe in linea di principio alle autorità migratorie, ma l'obbligo di collaborazione (Art. 90 LStrI) attenua tale principio; il coniuge che contesta deve, in presenza di indizi gravi, far valere di propria iniziativa circostanze che rendano verosimile la durata della comunione.
Il ricorrente non ha contestato gli indizi o non li ha contestati in modo sufficientemente motivato. Si è limitato a relativizzare le argomentazioni dell'autorità inferiore e a scaricare l'onere della prova sulle autorità. Con ciò non ha soddisfatto il principio di allegazione, e gli accertamenti sono vincolanti per il Tribunale…