Fatti
Parti e istanze: La ricorrente ([A.] , nata nel 1954, rappresentata da avvocato) si oppone alla Cassa di compensazione della Sozialversicherungsanstalt del Cantone San Gallo (convenuta). L'istanza precedente è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo con decisione del 30 ottobre 2019 (EL 2019/42).
Fatti: Nel novembre 2018 la ricorrente ha chiesto alla Cassa di compensazione le prestazioni complementari (PC) alla sua rendita di vecchiaia AVS. La Cassa le ha comunicato il 21 dicembre 2018 che, per la valutazione definitiva della domanda di PC, era necessaria la decisione di rendita AI del marito passata in giudicato; la procedura PC sarebbe stata sospesa fino a quel momento. Tale sospensione è stata confermata da ultimo con decisione del 7 maggio 2019.
Procedura davanti all'istanza precedente: Il Tribunale delle assicurazioni non è entrato nel ricorso per denegata giustizia e ha respinto il ricorso contro la decisione del 7 maggio 2019.
Conclusioni davanti al Tribunale federale: La ricorrente chiede il riconoscimento delle prestazioni legali, la prosecuzione della procedura PC e la rinuncia al computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa del marito.
Censure: Violazione del principio di celerità a causa della sospensione (argomento: la procedura AI potrebbe durare anni) nonché esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Diritto
Ammissibilità (consid. 2): Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso. La decisione dell'istanza precedente non è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché la procedura PC non viene conclusa ma rimane soltanto sospesa. Si tratta di una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 LTF soltanto alle condizioni ristrette. In caso di sospensione occorre distinguere: se viene fatta valere la violazione del principio di celerità, non è necessario un pregiudizio irreparabile; se vengono addotti altri motivi (ad esempio la mancanza di giustificazione della sospensione), l'entrata nel merito presuppone un pregiudizio irreversibile.
Ricorso per denegata giustizia (consid. 3): Ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA può essere proposto ricorso se l'assicuratore, nonostante la richiesta, non emana alcuna decisione. Nel caso concreto, tuttavia, con la decisione di sospensione del 7 maggio 2019 esiste una decisione di conduzione processuale contro la quale è possibile ricorrere direttamente, poiché le opposizioni contro decisioni di conduzione processuale e di procedura sono escluse ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA. Non sussiste un interesse degno di protezione a un ricorso parallelo per denegata giustizia. La mancata entrata nel merito da parte dell'istanza precedente è quindi corretta.
Principio di celerità (consid. 4): Una durata eccessiva del procedimento sussiste quando un'autorità impiega più tempo di quanto appaia adeguato secondo la natura della causa e le circostanze. La procedura AI del marito progredisce (progetto di decisione del 5 marzo 2019, obiezioni dell'aprile 2019, decisione sull'assistenza giudiziaria gratuita del 14 giugno 2019). Mancano indizi concreti di una durata eccessiva; un'affermazione generica non è sufficiente. Poiché l'esito della procedura AI influisce direttamente sulla procedura PC, l'attesa è oggettivamente giustificata. Non viene dimostrato alcun ritardo ingiustificato.
Pregiudizio ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (consid.…