Fatti

La presente causa riguarda la tutela del patrimonio e una domanda di iscrizione nell'inventario di una villa situata a Collonge-Bellerive (GE). Con decisioni del 28 aprile 2017, il Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone di Ginevra ha autorizzato la demolizione dell'edificio detto « maison Decroux » sulla particella n. 6'062, nonché delle sue dipendenze, e ha rilasciato l'autorizzazione a costruire un'abitazione di due piani fuori terra e un parcheggio sotterraneo.

Un proprietario confinante ha contestato tali decisioni. La Camera amministrativa della Corte di giustizia ginevrina ha respinto i suoi ricorsi con sentenza del 9 aprile 2019, confermando le sentenze del Tribunale amministrativo di primo grado del 17 aprile e del 2 novembre 2018. Il Tribunale federale ha successivamente respinto il ricorso contro tale sentenza (sentenza 1C_288/2019 dell'11 dicembre 2019), essendo così la demolizione stata giudicata conforme al diritto e avendo acquisito autorità di cosa giudicata.

Il 21 maggio 2019, l'associazione ricorrente ha chiesto l'iscrizione nell'inventario della maison Decroux e della sua dipendenza. Con decreto del 21 febbraio 2020, il Dipartimento del territorio ha dichiarato tale richiesta inammissibile, con la motivazione che la demolizione era stata sancita da una decisione passata in giudicato e che nessuna condizione per il riesame era soddisfatta.

La Camera amministrativa ha respinto il ricorso dell'associazione contro tale decreto con sentenza del 7 luglio 2020 (ATA/650/2020). L'associazione ha quindi proposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale sentenza e della decisione dipartimentale del 21 febbraio 2020.

La questione principale sottoposta al Tribunale federale è quella della legittimazione a ricorrere dell'associazione, esaminata d'ufficio.

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti. L'associazione non può fondare la propria legittimazione a ricorrere sull'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF, poiché non figura nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPN, allegato all'ODO. La sua legittimazione ad agire deve quindi essere esaminata sulla base dell'art. 89 cpv. 1 LTF, indipendentemente dal fatto che la legittimazione dinanzi all'autorità precedente sia ammessa in termini più ampi, poiché i Cantoni sono liberi di estendere la legittimazione a ricorrere.

Secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF, la legittimazione a ricorrere presuppone di aver partecipato al procedimento anteriore (lett. a), di essere particolarmente toccati dalla decisione impugnata (lett. b) e di avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso procurerebbe al ricorrente e implica di essere toccati in modo diretto, concreto e in misura maggiore rispetto alla generalità degli amministrati.

Un'associazione dotata di personalità può agire in nome proprio se è toccata nei propri interessi degni di protezione. Essa può anche proporre un ricorso corporativo, senza essere essa stessa toccata, qualora il suo scopo statutario sia la difesa degli interessi dei suoi membri, qualora tali interessi siano comuni alla maggioranza o a un gran numero di essi e qualora ciascuno di loro potrebbe agire a titolo individuale. Non può tuttavia prendere le difese di uno o di alcuni soli membri.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di essere direttamente toccata nei propri interessi propri allo…