Fatti
La persona assicurata (opponente), nata nel 1967, percepiva dal 1° novembre 2005 una rendita intera AI di tre quarti. Nel luglio 2014 l'Ufficio AI del Canton Uri ha avviato una procedura di revisione. Dopo la procedura di preavviso, ha ridotto la rendita a un quarto di rendita con effetto dal 1° dicembre 2018 e ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso (decisione del 24 ottobre 2018).
L'assicurata ha fatto interporre ricorso e ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera nonché il ripristino dell'effetto sospensivo. Il Tribunale superiore del Canton Uri (istanza precedente) ha accolto con decisione incidentale del 21 dicembre 2018 la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo (OG V 18 55).
Con ordinanza procedurale del 26 novembre 2018 il tribunale cantonale aveva fissato all'Ufficio AI un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla domanda, precisando che il silenzio sarebbe valso come consenso. L'Ufficio AI ha lasciato scadere il termine senza utilizzarlo. Il termine per la presa di posizione nel merito era di 30 giorni.
L'Ufficio AI ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione incidentale e il rinvio al tribunale cantonale per una nuova decisione sulla domanda. Ha lamentato la violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.), del principio della buona fede e del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.), una fissazione differenziata e contraria alla buona fede dei termini, nonché una valutazione anticipata delle prove insostenibile in violazione della massima inquisitoria. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Oggetto della controversia era se la decisione incidentale sul ripristino dell'effetto sospensivo possa essere impugnata dinanzi al Tribunale federale e se essa violi diritti costituzionali.
Diritto
Il Tribunale federale ha esaminato d'ufficio i presupposti di ammissibilità. Contro le decisioni incidentali il ricorso è ammissibile se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo la giurisprudenza costante, se a ricorrere è la persona assicurata, un pregiudizio definitivo viene di regola negato, poiché in caso di esito favorevole riceve un pagamento retroattivo. Se invece si oppone l'amministrazione al ripristino dell'effetto sospensivo, di regola si ammette un pregiudizio irreparabile, perché in caso di restituzione sussiste il pericolo che il credito non sia recuperabile. Il ricorso dell'Ufficio AI era quindi ammissibile.
Le decisioni sull'effetto sospensivo sono misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF. La censura è pertanto limitata alla violazione di diritti costituzionali e vige un obbligo qualificato di motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF). L'Ufficio AI ha sufficientemente fatto valere violazioni dell'art. 29 cpv. 2 Cost., dell'art. 9 Cost. e del principio della buona fede, per cui il ricorso era da entrare nel merito.
Quanto alla ponderazione degli interessi, il Tribunale federale ha rilevato che il tribunale cantonale, anche senza una presa di posizione dell'amministrazione nella procedura di ricorso, doveva procedere a una ponderazione degli interessi secondo la massima inquisitoria. Una prognosi sull'esito del processo può essere considerata, purché sia evidente. Trattandosi di una misura cautelare basata su un esame sommario, tale valutazione è solo provvisoria. L'istanza precedente poteva effettuare la ponderazione degli interessi già prima della trasmissione degli atti da parte dell'ente assicuratore, sulla base delle numerose documentazioni prodotte. La fissazione differenziata dei termini non era quindi arbitraria.
Qua…