Fatti

La ricorrente, una GmbH (attrice nella procedura cantonale), ha eseguito lavori di capomastro e di sistemazione esterna per una casa prefabbricata che la convenuta (opponente) aveva commissionato a un terzo. Tra le parti non esisteva un contratto scritto. Il terzo si è presentato nei confronti dell'attrice come mandatario della convenuta e come direttore dei lavori. Entrambe le parti si sono basate su un calcolo del terzo, redatto prima dell'aggiudicazione, cui è seguito un sopralluogo comune del fondo.

La convenuta ha occupato la casa nel marzo 2012 ed effettuato pagamenti per complessivi fr. 140'000.--. Il 18 dicembre 2013 la ricorrente ha fatturato un credito residuo di fr. 57'567.05 (fattura finale con un consuntivo di fr. 197'567.05 detratti gli acconti).

Con petizione del 22 maggio 2015 l'attrice ha chiesto al Tribunale distrettuale di Leuk und Westlich-Raron il pagamento di fr. 57'567.05, oltre interessi e spese del precetto esecutivo. Il Tribunale distrettuale ha respinto la petizione con sentenza del 18 gennaio 2019 per mancanza di sufficiente sostanziazione. Il Tribunale cantonale del Cantone Vallese ha respinto l'appello con sentenza del 19 settembre 2019 (C1 19 44).

La ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento della petizione. Non sono state chieste osservazioni.

Questione litigiosa: se la ricorrente abbia sufficientemente sostanziato la pretesa di rimunerazione fatta valere in giudizio, in particolare se abbia illustrato in modo adeguato il proprio dispendio effettivo (rimunerazione dell'opera a consuntivo ai sensi dell'art. 374 CO), e se il giudice abbia violato il proprio obbligo di porre domande ai sensi dell'art. 56 CPC.

Diritto

Il Tribunale federale esamina solo le violazioni del diritto (art. 95 e 96 LTF) ed è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore, salvo che esso sia manifestamente inesatto (arbitrario) e la correzione del vizio possa essere determinante (art. 105 e 97 LTF). Per le censure concernenti i fatti vale il rigoroso principio della denuncia di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF; i fatti complementari devono essere comprovati con indicazioni precise agli atti. La ricorrente non ha soddisfatto questi requisiti, poiché ha integrato in larga misura i fatti accertati dall'autorità inferiore e ha fornito soltanto rinvii generici agli atti.

Per quanto concerne la sostanziazione, l'autorità inferiore ha rilevato che la convenuta aveva contestato la pretesa e l'incarico di lavori a regia. La ricorrente avrebbe quindi dovuto illustrare più dettagliatamente la sua pretesa nella replica, in particolare in che rapporto si trovasse il dispendio rispetto al calcolo. Essa si è richiamata a un'indennità per il dispendio, ma ha prodotto soltanto cinque rapporti di lavoro, che indicavano un dispendio complessivo di fr. 105'192.20 e restavano quindi nettamente al di sotto della fattura finale. Da tale esposizione dei fatti non era possibile ricostruire il dispendio eccedente fr. 140'000.--. La dichiarazione di parte di [D.] non poteva introdurre nuovi fatti, poiché la chiusura degli atti era già intervenuta. La deposizione del teste [C.] su un prezzo d'opera di fr. 150'000.-- riguardava un tentativo di conciliazione non riuscito e non va intesa come un'ammissione.

La ricorrente ha censurato la…