Fatti
I ricorrenti, coniugi domiciliati nel Cantone di Ginevra, sono stati tassati per gli anni fiscali 2007 a 2015 dall'Amministrazione fiscale cantonale ginevrina (di seguito: l'Amministrazione fiscale cantonale). Le tassazioni per l'imposta federale diretta (IFD) e per le imposte cantonale e comunale (ICC) sono passate in giudicato.
Il 18 settembre 2017 l'Amministrazione fiscale cantonale ha avviato procedure di richiamo e di sottrazione d'imposta per gli anni 2007 a 2015, adducendo che i contribuenti non avevano dichiarato un credito nei confronti della società [C.] (di seguito: la società), derivante da un importo ricevuto dalla loro cassa pensione e prestato a quest'ultima.
Il 16 febbraio 2018 l'Amministrazione fiscale cantonale ha notificato avvisi di richiamo d'ICC per gli anni 2007 a 2010 e 2012 a 2014, per un totale di 32'756 fr. 85, e avvisi di multa per sottrazione d'ICC per gli anni 2008 a 2010 e 2012 a 2014, per un totale di 21'959 fr. Gli elementi non dichiarati non comportavano alcun supplemento di IFD.
I contribuenti hanno presentato un reclamo il 22 febbraio 2018, respinto il 7 maggio 2018. Il loro ricorso al Tribunale amministrativo di primo grado è stato respinto il 12 novembre 2018, poi il loro ricorso alla Camera amministrativa della Corte di giustizia di Ginevra (di seguito: la Corte di giustizia) è stato respinto il 22 gennaio 2019 (ATA/74/2019).
Con atto del 29 gennaio 2019, uno dei contribuenti (il ricorrente) ha interposto ricorso al Tribunale federale chiedendo che gli si dia ragione. La Corte di giustizia si è rimessa al giudizio del tribunale e l'Amministrazione fiscale cantonale ha chiesto il rigetto.
Oggetto del litigio: richiamo d'ICC (periodi 2007 a 2010 e 2012 a 2014) e multa per sottrazione d'ICC (periodi 2008 a 2010 e 2012 a 2014).
Punti chiave:
- Ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico e presunzione legale di rappresentanza dei coniugi;
- Fatti e mezzi di prova nuovi (recuperabilità del credito, rinuncia al credito del gennaio 2018) inammissibili;
- Condizioni del richiamo d'imposta e computo del credito nella sostanza imponibile;
- Deduzioni di debiti non sufficientemente provate;
- Reato di sottrazione fiscale e importo della multa fissato a 0,75 volte l'importo sottratto.
Diritto
Sull'ammissibilità, il Tribunale federale rileva che il richiamo d'ICC e la multa per sottrazione rientrano nel diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), che non è realizzata alcuna eccezione dell'art. 83 LTF e che la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta (art. 73 cpv. 1 LAID). La mancanza di un'intestazione del ricorso non pregiudica il ricorrente, poiché il ricorso soddisfa i requisiti formali della via aperta (DTF 138 I 367 consid. 1.1). La motivazione può essere discussa alla luce dell'art. 42 cpv. 2 LTF, ma la questione può rimanere indecisa poiché il ricorso è infondato. Il coniuge non firmatario è parte del procedimento in virtù della presunzione legale di rappresentanza (art. 3 cpv. 3 e 40 LAID; art. 16 LPFisc).
Sui fatti, il Tribunale federale ricorda che giudica sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) e che i fatti invocati in modo appellatorio sono inammissibili; il ricorrente deve dimostrare in che misura gli accertamenti sarebbero arbitrari (art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF). Le asserzioni secondo cui il credito sarebbe irrecuperabile a causa delle difficoltà della società, nonché il documento intitolato 'Abbandono di credito' del gennaio 2018, sono nuovi e non possono essere presi in considerazione (art. 99 cpv. 1 LTF), non essendo giustificata la mancata presentazione dinanzi alle autorità precedenti.
Sul richiamo d'imposta, non è contestato che fossero realizzate le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LAID e dell'art. 59 cpv. 1 LPFisc, poiché i contribuenti riconoscono di non aver dichiarato l'elemento di sostanza in questione. Il credito nei confronti della società fa parte della sostanza imponibile (art. 47 lett. e LIPP; art. 2 lett.…