Fatti

La ricorrente, la Paroisse [A.] (di seguito: la Paroisse o l'Associazione), è un'associazione costituita il 15 dicembre 2000 secondo gli art. 60 segg. CC, avente lo scopo di organizzare la vita secolare parrocchiale.

Secondo lo statuto, il diritto di partecipare all'assemblea generale presuppone di essere parrocchiano, di contribuire finanziariamente e regolarmente alla vita della parrocchia (salvo attività concreta, sostenuta e riconoscibile al servizio della comunità da almeno dodici mesi), di essere domiciliato nella regione di [U.] e di avere compiuto 18 anni. Il Consiglio parrocchiale, composto da undici membri, tiene il registro dei membri. Nessuna quota associativa minima è stata fissata con decisione formale; un'assemblea del 2016 aveva soltanto proposto al Consiglio una quota di 40 fr. al mese.

Un'assemblea generale ordinaria convocata per il 15 ottobre 2017 non ha potuto svolgersi, poiché i fedeli non membri hanno rifiutato di lasciare i locali.

Tra il 2 e il 5 novembre 2017, centosette persone (i centosette firmatari), di cui ventidue sono riconosciute come membri dalla Paroisse, hanno chiesto al Consiglio parrocchiale la convocazione di un'assemblea generale straordinaria con un ordine del giorno comprendente la revisione dei conti 2016, un controllo sugli onorari degli architetti, l'esclusione di quattro membri del Consiglio, l'elezione di un marguillier ad interim, modifiche statutarie e una decisione sui rapporti con la società [S.] . Il Consiglio ha contestato la qualità di membri dei firmatari, senza produrre il registro dei membri.

Gli intimati, undici persone rappresentate dal loro avvocato, hanno adito il Tribunale di prima istanza di Ginevra il 18 gennaio 2018. Tale tribunale ha respinto la domanda il 7 maggio 2018. In appello, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha annullato tale sentenza l'11 dicembre 2018 e ha ordinato la convocazione dell'assemblea; erano state prodotte venti attestazioni di firmatari che confermavano la loro qualità di membri, e l'attestazione di un membro del Consiglio, [Q.] , confermava tali qualità.

La Paroisse ha proposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale il 18 febbraio 2019, concludendo principalmente per il rigetto delle domande degli intimati e in via subordinata per il rinvio della causa. L'effetto sospensivo è stato concesso il 15 marzo 2019. La causa è stata sospesa e poi ripresa nell'agosto 2019. Gli intimati hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile, ammissibile poiché la causa non ha natura pecuniaria (art. 90, 72 cpv. 1, 75, 76 cpv. 1, 100 cpv. 1 LTF). Esso applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) ma esamina soltanto le censure motivate (art. 42 cpv. 2 LTF). Si pronuncia sui fatti accertati dall'autorità precedente, salvo arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (art. 105 cpv. 2 LTF), e le critiche di natura appellatoria sono inammissibili.

Il ricorso verte anzitutto sul quorum di convocazione fissato dall'art. 64 cpv. 3 CC, che impone la convocazione quando un quinto dei soci lo chiede. La Corte di giustizia aveva definito la qualità di membro esigendo un'adesione bilaterale (atto costitutivo di status, secondo la dottrina e la giurisprudenza), che non è soddisfatta dalla sola qualità di parrocchiano, nozione unilaterale. La qualità di membro presuppone una domanda di adesione, che può essere informale, l'esercizio di un'attività volontaria secondo le proprie possibilità, e il pagamento di una quota il cui importo e le cui modalità non sono fissati dallo statuto. L'interpretazione dello statuto segue il principio della fiducia o, per le grandi società, il senso oggettivo.

Quanto alla prova, la convocazione giudiziale è un provvedimento di volontaria giurisdizione, che rientra nella procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC) e nella massima inquisitoria semplice (art. 255 lett. b CPC). Le parti devono tuttavia apportare esse stesse i fatti e le prove; l'art. 8 CC resta pertinente per la ripartizione dell'onere della prova. Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice, mediante apprezzamento delle prove, ritiene un fatto accertato.

Nel caso di specie, la Paroisse ha riconosciuto ventidue membri tra i firmatari. Venti attestazioni provenienti da firmatari, confermate da un membro del Consiglio parrocchiale, organo che tiene il registro dei membri, consentivano al giudice cantonale di ritenere accertata la qualità di membro di almeno trentadue firmatari, ossia più di un quinto dei 157 membri ammessi dalla Paroisse. La Paroisse non poteva limitarsi a contestare passivamente tali allegazioni quando era possibile produrre un estratto caricato del registro; il rifiuto di produrlo non costituisce un'inversione dell'onere della prova ma un apprezzamento…