Fatti
I ricorrenti, costituiti da un'associazione (ricorrente 1), dal suo presidente (ricorrente 2) e da un altro membro (ricorrente 3), il 20 dicembre 2014 a San Gallo hanno partecipato a un'azione di volantinaggio contro la 'crudeltà animale nella produzione di pellicce'. La polizia ha controllato i partecipanti, ha ordinato la cessazione della distribuzione, ha condotto il presidente contro la sua volontà al posto di polizia, ha sequestrato volantini e ha impedito a un partecipante di filmare. Dopo circa mezz'ora il presidente è stato rilasciato.
I ricorrenti hanno presentato reclamo alla Direzione Socialità e Sicurezza della Città di San Gallo, che lo ha respinto. Anche il ricorso al Dipartimento della sicurezza e della giustizia (DSG) del Cantone di San Gallo non ha avuto successo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo (Sezione III), con decisione del 10 dicembre 2018, ha parzialmente accolto il rimedio giuridico, ha annullato la decisione del DSG e ha accertato l'incostituzionalità delle misure di polizia. Ha posto le spese processuali per un quinto a carico dei ricorrenti e per quattro quinti a carico del DSG e ha riconosciuto ai ricorrenti, per la procedura di ricorso, un'indennità di parte di Fr. 900.-- (oltre a spese vive e 8 % IVA).
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 gennaio 2019 i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento parziale del dispositivo n. 3 e il rinvio al Tribunale amministrativo affinché fissi nuovamente l'indennità di parte per la procedura di ricorso, tenendo conto della nota spese del 31 luglio 2017; in via subordinata, che l'indennità sia fissata dal Tribunale federale. Hanno lamentato una violazione del diritto di essere sentiti e, in senso lato, l'arbitrio. Il Tribunale amministrativo ha chiesto la reiezione; il Comune di San Gallo non si è pronunciato.
Oggetto della lite era quindi esclusivamente l'importo dell'indennità di parte per la procedura di ricorso dinanzi al DSG, nonché l'obbligo di motivazione in caso di scostamento dalla nota onorari presentata.
Diritto
Il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso, trattandosi di una decisione sulle conseguenze di spesa in una controversia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) di un'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), e i ricorrenti sono particolarmente toccati (art. 89 cpv. 1 LTF).
Per quanto concerne la lamentata violazione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), il Tribunale federale ha rilevato che, in presenza di una tariffa con importi minimi e massimi, un giudice deve motivare la propria decisione solo qualora superi tali limiti, qualora siano invocate circostanze particolari, o qualora si discosti da una nota spese presentata e riconosca, in assenza di una prassi consolidata, un'indennità inferiore a quella usuale. Il Tribunale amministrativo non si era sì confrontato con la nota onorari, ma aveva indicato il quadro tariffario applicabile e i criteri legali di commisurazione. Non essendo stato invocato uno scostamento da una prassi consolidata, la motivazione era sufficiente e la censura relativa al diritto di essere sentiti era infondata.
L'importo dell'indennità di parte è disciplinato dal diritto cantonale e il Tribunale federale lo esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Secondo l'ordinanza cantonale sugli onorari (OnO), nella procedura amministrativa è previsto un onorario forfettario da Fr. 500.-- a Fr. 6'000.-- (art. 22 cpv. 1 lett. a OnO), entro il quale l'onorario di base è commisurato secondo il tipo e l'entità dell'attività, la difficoltà del caso e le condizioni economiche (art. 19 OnO). La tariffa oraria di Fr. 250.-- secondo l'art. 24 OnO riguarda solo l'onorario secondo il tempo impiegato e non il forfait, per cui non sussiste un diritto a tale tariffa oraria.
Il Tribunale federale ha ribadito che l'indennità di parte non deve necessariamente coprire tutti i costi e che all'autorità decidente spetta un ampio potere di apprezzamento. Sono ammissibili…