Fatti

L'assicurato, nato nel 1970, ha lavorato dal 1998 all'aprile 2007 come muratore a cottimo. Dopo una notifica all'assicurazione per l'invalidità (AI) del 10 luglio 2007 per disturbi alla schiena, l'Ufficio AI di Svitto (IV-Stelle Schwyz) ha concesso provvedimenti professionali; una domanda di rendita è stata respinta con decisione del 3 giugno 2009. Dall'aprile 2010 l'assicurato ha lavorato come addetto alla produzione di calcestruzzo presso la [C. AG] , che ha disdetto il rapporto di lavoro per motivi economici con effetto al 31 marzo 2018.

Il 22 gennaio 2018 l'assicurato ha chiesto nuovamente prestazioni a causa di un'ernia del disco. L'Ufficio AI ha tra l'altro acquisito una perizia ortopedica del 4 aprile 2018, commissionata dalla CSS-Versicherung (assicurazione d'indennità giornaliera) presso la PMEDA; il Servizio medico regionale (SMR) si è pronunciato al riguardo il 14 agosto 2018, e un ulteriore medico del SMR si è espresso il 14 marzo 2019 su referti medici più recenti.

Con decisione del 5 aprile 2019, l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita d'invalidità, con un grado d'invalidità del 14 %. Nello stesso giorno ha comunicato all'assicurato che avrebbe assunto i costi di consulenza professionale e di accertamento delle possibilità di reinserimento professionale in vista di misure di riqualificazione; ciò non chiude la procedura.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso con sentenza dell'8 agosto 2019. L'assicurato è quindi ricorso al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo la concessione di una rendita d'invalidità, in via subordinata il rinvio all'Ufficio AI perché emani una nuova decisione dopo la conclusione delle misure d'integrazione; ha inoltre chiesto un secondo scambio di scritti.

L'oggetto della lite consisteva quindi nello stabilire se l'Ufficio AI potesse decidere sul diritto alla rendita finché erano in corso misure d'integrazione, e se la perizia della PMEDA potesse essere considerata probante.

Diritto

Il Tribunale federale esamina liberamente la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) ed è vincolato all'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente, salvo che esso sia manifestamente inesatto o accertato in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1, art. 105 LTF). La domanda di un secondo scambio di scritti è respinta, poiché la posizione dell'autorità ricorrente risulta dagli atti e uno ulteriore scambio di scritti non ha di regola luogo (art. 102 cpv. 3 LTF).

L'istanza precedente ha esposto correttamente i principi determinanti su incapacità di guadagno, invalidità, apprezzamento delle prove e valore probatorio dei referti medici (art. 7, art. 8 cpv. 1 LPGA), cui si rinvia. Sulla base della perizia ortopedica della PMEDA e dei concordanti pareri del SMR, l'istanza precedente ha ritenuto che all'assicurato non sia più esigibile l'attività svolta finora nel settore edile, mentre lavori leggeri e alternati dal punto di vista fisico entrano pienamente in considerazione. Le valutazioni divergenti dei medici curanti sono state spiegate dall'istanza precedente con il diverso mandato della perizia rispetto a quello della cura.

Il diritto alla rendita non può sorgere finché sono in corso misure d'integrazione con indennità giornaliere (DTF 126 V 241 consid. 5). Nel caso in esame, però, l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato soltanto consulenza professionale e accertamento, senza un diritto accessorio a indennità giornaliere; inoltre…