Fatti

L'assicurato, nato nel 1962, aveva lavorato per l'ultima volta fino al luglio 2006 come meccanico di esercizio. Dopo un incidente stradale subito nel 2004 a Cuba, nell'aprile 2006 si è annunciato all'AI; nel 2009 ha chiesto un'indennità per grande invalidità.

L'Ufficio AI del Cantone di Zugo, con decisioni del 30 giugno e del 14 luglio 2009, gli ha riconosciuto a partire dal dicembre 2005 una rendita intera d'invalidità comprensiva di due rendite per figli e, a partire dal marzo 2008, un'indennità per grande invalidità di grado lieve (grado d'invalidità 100 %). L'Assicurazione svizzera contro gli infortuni gli aveva già riconosciuto una rendita d'invalidità (incapacità di guadagno 100 %) e un'indennità per menomazione dell'integrità (9,5 %).

Nella procedura di revisione avviata nel 2011, l'Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare presso la SMAB (perizia del 25 giugno 2013) e, tra l'ottobre 2012 e l'aprile 2013, ha fatto osservare l'assicurato in 11 giornate. Poiché il Servizio medico regionale aveva espresso dubbi sulla perizia psichiatrica parziale, l'Ufficio AI ha ordinato un'ulteriore perizia; il tribunale amministrativo del Cantone di Zugo, il 22 gennaio 2015, ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione. Sulla base della perizia interdisciplinare del dott. med. [D.] e della lic. phil. [E.] del 12 novembre 2015 (integrata il 17 dicembre 2015 e il 4 gennaio 2016), l'Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal 31 gennaio 2017 (decisione del 2 dicembre 2016; grado d'invalidità 38 %).

Il tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il ricorso con sentenza del 20 dicembre 2018. L'assicurato interpone ricorso in materia di diritto pubblico e chiede l'accertamento di una violazione del diritto di essere sentito, la continuazione del versamento della rendita intera, l'eliminazione degli atti di osservazione, in via subordinata una perizia superiore, nonché l'assunzione dei costi della perizia di parte dell'ente periziale [F.] (fr. 17'316.-). L'Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso; l'UFAS rinuncia a presentare osservazioni.

Oggetto della controversia è la soppressione della rendita intera fondata sull'art. 17 cpv. 1 LPGA, ossia se l'assicurato abbia diritto a una rendita intera oltre il 31 gennaio 2017.

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) ed è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore, salvo che esso sia manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto (art. 105 LTF). Lo stato di salute e la capacità lavorativa nonché la valutazione concreta delle prove sono questioni di fatto; liberamente esaminabili sono invece l'accertamento incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, la violazione della massima inquisitoria e i requisiti relativi al valore probatorio delle perizie.

Una perizia allestita ai fini della revisione della rendita ha valore probatorio solo se si riferisce in modo sufficiente al tema probatorio del cambiamento importante delle circostanze. Una valutazione che, considerata isolatamente, è coerente non basta se non si pronuncia in modo adeguato sull'eventuale effettiva modifica dello stato di salute, salvo che risulti evidente che le condizioni sono mutate (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La censura di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è infondata, poiché la motivazione non deve confutare tutte le argomentazioni, ma può limitarsi agli aspetti decisivi, purché l'interessato possa impugnare la decisione con cognizione di causa.

La perizia [D.] /[E.] soddisfa, sì, i requisiti per la prima valutazione del diritto alla rendita, ma non ha valore probatorio ai fini della revisione: i periti si sono pronunciati senza riferimento alla situazione sanitaria al momento della concessione originaria della rendita, poiché l'amministrazione non lo aveva chiesto. Le integrazioni del 17 dicembre 2015 e del 4 gennaio 2016 non modificano tale conclusione, poiché non è stato effettuato un nuovo esame e i periti non hanno né rivisto la loro affermazione sull'incapacità lavorativa stazionaria dal 2006 né illustrato la modifica del quadro cognitivo posto a base nel 2009.

Un miglioramento rilevante ai fini della revisione non può tuttavia essere escluso, in considerazione di incongruenze e di aggravamento simulato da parte dell'assicurato. La perizia dell'ente [F.] del 23 dicembre 2016 non affronta la questione di un…