Fatti

Il ricorrente [A.] , nato il 7 febbraio 1958, si è nuovamente annunciato il 2 giugno 2017 all'assicurazione invalidità per la prestazione di rendite e ha fatto valere pregiudizi alla salute a mani, ginocchia e schiena.

L'Ufficio AI del Cantone Argovia gli ha riconosciuto con decisione del 28 novembre 2018 una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° maggio 2018. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha respinto il ricorso con sentenza del 10 settembre 2019.

L'istanza precedente ha accertato una capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata alle menomazioni, ne ha ammesso l'utilizzabilità in considerazione dell'età e del profilo di esigibilità e ha determinato nel confronto dei redditi un grado d'invalidità del 53%.

Con ricorso in materia di diritto pubblico il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° maggio 2018. Litigiosa e da esaminare era l'utilizzabilità della residua capacità lavorativa sotto il profilo dell'età avanzata. La determinazione dell'invalidità non era contestata.

Determinante dal punto di vista medico era la valutazione del Servizio medico regionale (Dr. med. [B.] , specialista in medicina fisica e riabilitazione nonché reumatologia) del 12 luglio 2018; in quel momento il ricorrente aveva 60 anni e 5 mesi.

Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile secondo gli art. 82 segg. LTF. Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), salvo che sia manifestamente inesatto o avvenga in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF); le censure si limitano alle violazioni del diritto secondo gli art. 95 segg. LTF.

La giurisprudenza riconosce che l'età avanzata, insieme ad altre circostanze personali e professionali (tipo e conseguenze del danno alla salute, sforzo di riconversione e di riqualificazione, struttura della personalità, attitudini, formazione, percorso professionale, applicabilità dell'esperienza professionale), può comportare che la residua capacità lavorativa non sia più richiesta sul mercato del lavoro equilibrato. Momento determinante per la valutazione è la definizione dell'esigibilità medica (DTF 145 V 2 consid. 5.3.1; DTF 138 V 457 consid. 3).

Il ricorrente disponeva, al momento dell'esigibilità medica, ancora di circa quattro anni e sette mesi fino all'età di pensionamento AVS. Questo lasso di tempo basta in linea di principio per assumere un'attività semplice come lavori di controllo, sorveglianza, cernita, verifica o imballaggio nonché lievi lavori di montaggio e per familiarizzarsi con essi.

Il ricorrente possiede un attestato federale di capacità di venditore, ha lavorato per oltre un decennio in questo settore ed è stato per anni indipendente. I suoi cambiamenti di impiego testimoniano capacità di adattamento. Dispone quindi di formazione ed esperienza che può utilizzare in un'attività adeguata alle menomazioni. Inoltre, fino alla fine di marzo 2017 era occupato con un grado di occupazione di 35 ore settimanali, per cui non sussiste una disintegrazione professionale.

Le limitazioni fatte valere dal ricorrente, che dovrebbero escludere semplici lavori di montaggio, imballaggio e cernita, non sono state sufficientemente sostanziate. Queste attività sono esercitabili con alternanza di carico rispettivamente prevalentemente da seduti, e la menomazione è tenuta in considerazione dal grado di occupazione ridotto al 50%. Il mercato del lavoro equilibrato comprende inoltre posti di…