Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente ([A.] , nato nel 1965) era rappresentato dall'avv. Luzius Hafen. Controparte è la Fondazione comPlan quale istituto di previdenza della previdenza professionale, rappresentata dall'avv. dott.ssa Isabelle Vetter-Schreiber. Istanza precedente è il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (decisione del 28 novembre 2018, numero di incarto 200 18 253 Cost.). Il Tribunale federale decide come II Corte di diritto sociale (sentenza 9C_23/2019 del 10 maggio 2019).

Oggetto: Previdenza professionale, in concreto il diritto a una rendita d'invalidità intera della previdenza professionale.

Fatti:

  • Il ricorrente lavorava dal 1° settembre 2010 come Senior Solution Consultant presso la [B. AG] ed era pertanto assicurato presso la comPlan.
  • Dal 7 agosto 2012 era inabile al lavoro e percepiva indennità giornaliere di malattia.
  • Nel febbraio 2013 si annunciò all'ufficio AI del Cantone di Zurigo. Con decisione del 26 agosto 2014 questo ha negato un diritto alle prestazioni per mancanza di un danno alla salute invalidante. I ricorsi sono rimasti senza esito (decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 29 maggio 2015; sentenza del Tribunale federale 8C_558/2015 del 22 dicembre 2015).
  • Nell'agosto 2016 il ricorrente si è annunciato nuovamente all'assicurazione invalidità. L'ufficio AI ora competente, del Cantone di Turgovia, con decisione del 1° febbraio 2018 ha riconosciuto una rendita d'invalidità intera a partire dal 1° febbraio 2017.

Procedura: Con azione del 4 aprile 2018 il ricorrente ha chiesto alla comPlan una rendita d'invalidità intera della previdenza professionale a partire da gennaio 2016, oltre interessi al 5% dalla notifica dell'azione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto l'azione con decisione del 28 novembre 2018, nella misura in cui è entrato nel merito. Con ricorso in materia di diritto pubblico il ricorrente ha chiesto l'annullamento di questa decisione, in via subordinata il rinvio all'istanza precedente.

Questione controversa: Se la comPlan sia tenuta a prestare, in particolare se il nesso temporale tra l'inabilità al lavoro durante il rapporto di previdenza e la successiva invalidità sia stato interrotto dalla capacità lavorativa tra il 18 novembre 2013 e il 26 agosto 2014 e se la prima valutazione AI sia vincolante per la previdenza professionale.

Diritto

Fatti nuovi e mezzi di prova: Davanti al Tribunale federale sono ammessi solo i fatti nuovi cui la decisione dell'istanza precedente ha dato motivo (art. 99 cpv. 1 LTF). Le decisioni della Procura II del Cantone di Zurigo del 9 gennaio 2019, prodotte dal ricorrente, sono veri fatti nuovi e quindi inammissibili. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina solo le violazioni del diritto censurate e pone a base il fatto accertato dall'istanza precedente (art. 106 cpv. 1, art. 42 cpv. 1 s., art. 105 cpv. 1 LTF).

Competenza per le prestazioni e nesso temporale: Le prestazioni d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria sono dovute dall'istituto di previdenza presso cui la persona era assicurata al momento dell'insorgere dell'inabilità al lavoro che ha portato all'invalidità (art. 23 lett. a LPP). È richiesta una riduzione considerevole e duratura della capacità funzionale di guadagno di almeno il 20 per cento. Il diritto presuppone uno stretto nesso materiale e temporale; un'interruzione sussiste se per più di tre mesi vi è stata una capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività adeguata (DTF 144 V 58). Questi principi servono a delimitare in modo adeguato l'obbligo di prestazione di più istituti di previdenza.

Vincolatività della decisione AI: Una decisione AI vincola l'istituto di previdenza professionale se questo era coinvolto nella procedura AI, la questione concreta era decisiva per il diritto alla rendita e la considerazione AI non è manifestamente insostenibile (DTF 133 V 67). Determinante è lo stato degli atti al momento dell'emanazione della decisione; fatti successivamente fatti valere sono rilevanti solo tramite la revisione. Sulla questione dell'applicazione dell'art. 17 LPGA in caso di salute modificata (DTF 141 V 9) il Tribunale federale precisa: la revisione materiale riguarda il diritto sorto di nuovo e non il periodo già giudicato, e le regole di vincolatività per la previdenza professionale restano applicabili.

Seconda valutazione AI (decisione del Cantone di Turgovia del 1° febbraio 2018): Per il periodo precedente non sussiste un vincolo da questa decisione. A causa dell'anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e dell'inizio più precoce possibile della rendita (art. 29 cpv. 1 LAI) a febbraio 2017, era rilevante solo l'inabilità al lavoro ininterrotta a partire da febbraio 2016. Non occorreva rispondere se vi fosse una revisione materiale o se la decisione fosse manifestamente errata (art. 53 cpv. 2 LPGA). Le censure relative alla mancata partecipazione della comPlan risultano quindi infondate.

Prima valutazione AI (decisione di Zurigo del 26 agosto 2014): Il ricorrente ha sostenuto che la questione del nesso temporale non fosse stata esaminata in modo approfondito e che il regolamento preveda già un diritto con un grado d'invalidità del 25%. Il Tribunale federale rileva che l'art. 19 cpv. 1 del regolamento limita espressamente il diritto alle persone invalide ai sensi dell'AI. La questione della rilevanza AI dell'inabilità al lavoro era al centro ed era…