Fatti

Parti e istanze: La Cassa di compensazione Basilea-Campagna (ricorrente) è in lite con una non esercente un'attività lucrativa vedova, nata nel 1963 (ricorrente in adesione), in merito ai contributi personali AVS/AI/IPG. Istanza precedente è il Tribunale cantonale di Basilea-Campagna (decisione del 28 agosto 2019).

Fatti: La Cassa di compensazione ha affiliato l'assicurata con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 quale non esercente un'attività lucrativa (lettera del 21 settembre 2018) e ha riscosso contributi personali per gli anni 2013-2016 (decisioni del 21 settembre 2018). Per il 2017 è stata emanata una decisione di contribuzione l'11 ottobre 2018; per il 2017 e il 2018 sono stati fatturati acconti contributivi. L'assicurata ha presentato opposizione. Con decisione su opposizione del 22 gennaio 2019 la Cassa di compensazione ha mantenuto le decisioni per gli anni 2013-2016 e non è entrata nel merito dell'opposizione concernente gli acconti contributivi, in mancanza di decisioni definitive.

Istanza precedente: Con il consenso della Cassa di compensazione, per motivi di economia processuale il Tribunale cantonale ha esteso la procedura all'anno contributivo 2017. Per il 2018 e il 2019 mancherebbe un oggetto di impugnazione. Il ricorso è stato parzialmente accolto e la causa è stata rinviata alla Cassa di compensazione per gli anni 2016 e 2017. L'immobile situato all'estero deve essere valutato al prezzo di acquisto (valore di ripartizione), che va diviso per 2.6, da cui risulta il valore catastale cantonale (fr. 96'827.- per il 2016; fr. 103'939.- per il 2017). Per il resto il ricorso è stato respinto.

Conclusioni davanti al Tribunale federale: La Cassa di compensazione chiede di annullare la decisione dell'istanza precedente e di confermare la sua decisione su opposizione nonché le decisioni di contribuzione del 21 settembre e dell'11 ottobre 2018. L'assicurata chiede il nuovo calcolo dei contributi per gli anni 2016-2019 assumendo il valore catastale italiano (valore catastale) e fa valere di non essere in grado di pagare i contributi fatturati con effetto retroattivo. L'UFAS ha rinunciato a presentare osservazioni.

Questione controversa: È unicamente controverso con quale valore debba essere considerato l'immobile italiano nella determinazione della sostanza determinante per i contributi dei non esercenti un'attività lucrativa: con il valore fiscale cantonale o con il valore venale (prezzo di acquisto ovvero valore di ripartizione).

Diritto

Decisione incidentale e ammissibilità: La decisione di rinvio è una decisione incidentale. È tuttavia impugnabile, poiché può causare all'amministrazione un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 V 477 consid. 5.2.4). L'istanza precedente prescrive vincolantemente alla Cassa di compensazione la base di calcolo, per cui in linea di principio il ricorso è ammissibile.

Oggetto dell'impugnazione e portata del procedimento: L'estensione dell'oggetto dell'impugnazione all'anno 2017 non è censurabile, poiché l'amministrazione ha preso posizione nella procedura cantonale, valgono le medesime questioni giuridiche previste per il 2016 e nessuno contesta i presupposti (DTF 130 V 138 consid. 2.1; DTF 130 V 501 consid. 1.2). Le decisioni del 21 settembre 2018 sono state sostituite dalla decisione su opposizione e non possono più essere confermate (DTF 142 V 337 consid. 3.2.1), per cui in tale misura non si entra nel merito. La decisione di contribuzione dell'11 ottobre 2018 (anno 2017) rientra invece nell'effetto devolutivo ed è oggetto della procedura (DTF 130 V 138 consid. 4.2). Le domande dell'assicurata di nuovo calcolo per il 2018 e il 2019, nonché un ricorso in adesione, eccedono il respingimento del ricorso e sono inammissibili (art. 107 cpv. 1 LTF; DTF 145 V 57 consid. 10.2). Nuovi documenti sono irrilevanti a causa del divieto dei nova (art. 99 cpv. 1 LTF).

Potere d'esame: Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina soltanto i vizi giuridici censurati (art. 106 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1-2 LTF). Esso si fonda sull'accertamento dei fatti dell'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). La questione di quale valore sia determinante per gli immobili esteri è una questione giuridica libera (DTF 145 V 57 consid. 4).

Valore determinante e valore di ripartizione: L'art. 29 cpv. 3 OAVS esige che le autorità fiscali cantonali comunichino la sostanza determinante tenendo conto dei valori di ripartizione intercantonali (cfr. n. 2104 WSN). I valori di ripartizione servono a rilevare in modo uniforme i fondi nonostante le diverse valutazioni cantonali; esprimono il rapporto tra i valori fiscali cantonali e il valore venale (DTF 120 Ia 349 consid. 4a; Circolare 22 della Conferenza svizzera delle imposte). Per la determinazione dei contributi non deve valere il valore fiscale cantonale più basso, improntato a considerazioni di politica fiscale, bensì un valore venale equilibrato, che corrisponde meglio alla capacità economica contributiva (DTF 143 V 254 consid. 6.1). Ciò vale anche per gli immobili esteri, poiché altrimenti ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con immobili in Svizzera (sentenza 9C_360/2019 consid. 5.3; n. 2080 WSN).

Diritto fiscale…