Fatti

Parti e oggetto del procedimento: La ricorrente è un ente di diritto pubblico intercomunale (datrice di lavoro). Il ricorrente era alle sue dipendenze dal 1990, da ultimo come 'Responsabile progetti aziendali'. Oggetto della controversia è una pretesa di indennizzo derivante da un accordo di risoluzione nel diritto del personale di diritto pubblico. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo (sentenza del 5 dicembre 2018, VB.2018.00368).

Cronologia:

  • 26 giugno 2017: La datrice di lavoro risolve il rapporto di lavoro con effetto dalla fine di dicembre 2017.
  • 29 giugno 2017: Stipulazione di un accordo di risoluzione. Il lavoratore ottiene il diritto di anticipare lo scioglimento con un preavviso di sette giorni per la fine del mese. La datrice di lavoro si impegna, 'in considerazione dell'età e degli anni di servizio', a versare un'indennità di Fr. 75'000.-, che deve compensare anche un eventuale saldo residuo di crediti per vacanze e ore straordinarie.
  • 9 agosto 2017: La datrice di lavoro rimprovera al lavoratore di aver copiato una grande quantità di dati degni di protezione, ovvero segreti aziendali, su una chiavetta USB privata, il che costituirebbe una grave violazione del dovere di fedeltà. Essa valuta lo scioglimento immediato, la revoca dell'accordo e una denuncia penale.
  • 16 agosto 2017: Dopo aver concesso il diritto di essere sentito, il lavoratore viene esonerato dal lavoro con effetto immediato.
  • 11 settembre 2017: Il lavoratore dichiara lo scioglimento anticipato con effetto dalla fine di ottobre 2017.
  • 26 settembre 2017: La datrice di lavoro dispone di dichiarare non vincolante e di revocare l'obbligo di pagamento dell'indennità a causa di errore.

Istanze precedenti: Il Consiglio distrettuale di Dietikon ha respinto il ricorso il 15 maggio 2018. Su ricorso, il Tribunale amministrativo ha annullato la decisione del Consiglio distrettuale e la disposizione, obbligando di fatto al pagamento dell'indennità.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La datrice di lavoro chiede l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e, in senso lato, il ripristino della propria disposizione. Il lavoratore chiede il rigetto del ricorso.

Quadro giuridico: L'ente ha emanato un proprio regolamento d'impiego. In via sussidiaria si applica la legge cantonale sul personale (LPO/ZH). L'accordo di risoluzione va qualificato come contratto di diritto amministrativo, al quale si applicano per analogia gli art. 23 segg. CO, quale diritto cantonale sussidiario.

Diritto

Ammissibilità: Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile. Si tratta di una decisione finale di un'ultima istanza cantonale (art. 90, art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una controversia di diritto pubblico relativa al rapporto di lavoro (art. 82 lett. a LTF). Il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. g LTF non si applica, poiché si tratta di una pretesa patrimoniale superiore a Fr. 15'000.-. La datrice di lavoro è legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF.

Criterio di esame: Il diritto cantonale è esaminato liberamente solo nella misura in cui violi il diritto federale o il diritto internazionale; per il resto è censurabile solo l'arbitrio (art. 9 Cost.). I diritti fondamentali e il diritto cantonale sono soggetti all'obbligo di motivazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti può essere rettificato solo in caso di arbitrio (art. 105 LTF). Il Tribunale federale annulla una decisione solo se sia la motivazione sia il risultato sono insostenibili.

Nessun accertamento dei fatti riguardo al furto di dati: L'istanza precedente ha lasciato aperta la questione se il lavoratore abbia effettivamente copiato i dati. Le relative affermazioni del ricorso sono semplici allegazioni di parte. Una violazione del diritto federale per la mancata assunzione di prove non è dimostrata.

Errore essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO): L'istanza precedente ha negato un errore essenziale, poiché la rappresentazione riguardava l'adempimento futuro del contratto e l'accordo è stato concluso dopo la disdetta per evitare una lite. L'obbligo di fedeltà sussisteva già in forza del rapporto di lavoro (§§ 49 e 51 LPO), mentre il pagamento era dovuto secondo il tenore letterale in ragione dell'età e degli anni di servizio. Il Tribunale federale rileva che le aspettative riguardanti prestazioni future, ovvero il buon esito nell'esercizio di una funzione, non costituiscono una base contrattuale oggettivamente essenziale (DTF 118 II 297). Non sussiste arbitrio.

Elusione dello scioglimento immediato (§ 22 LPO, art. 337 CO): L'istanza precedente ha ravvisato nell'invocazione di un vizio della volontà un'elusione inammissibile delle regole del diritto del personale. La…