Fatti
La ricorrente ha sostenuto per la terza volta, il 6 maggio 2017, la parte scritta dell'esame di avvocatura del Cantone Grigioni. Con lettera del 24 maggio 2017, la Commissione di vigilanza sugli avvocati (Commissione di vigilanza) le ha comunicato di non aver raggiunto la nota richiesta e di non essere ammessa alla parte orale dell'esame.
Il 26 maggio 2017 la ricorrente ha chiesto in riconsiderazione l'ammissione alla parte orale, in via subordinata a una nuova prova scritta, nonché una motivazione scritta con indicazione dei rimedi giuridici, la trasmissione della soluzione modello e delle soluzioni anonimizzate dei candidati ammessi. La Commissione di vigilanza, con decisione del 7 luglio 2017, non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione concernente l'ammissione, ha accolto la domanda di motivazione scritta e di indicazione dei rimedi giuridici e ha respinto le restanti richieste.
Il Tribunale amministrativo del Cantone Grigioni ha respinto il ricorso con sentenza del 3 ottobre 2017, nella misura in cui vi è entrato nel merito. Quanto al ricorso contro la decisione d'esame, non è entrato nel merito per impugnazione tardiva.
Il Tribunale federale ha accolto, con sentenza 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018, il ricorso proposto contro di essa, nella misura in cui era ammissibile, ha annullato la sentenza di non entrata nel merito della precedente istanza e ha rinviato la causa per nuova decisione. Successivamente il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso della ricorrente con sentenza del 22 gennaio 2019.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 27 febbraio 2019, la ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale sentenza e l'ammissione alla parte orale dell'esame di avvocatura, in via subordinata il rilascio del certificato di capacità come avvocata. In via formale ha chiesto la produzione anonimizzata delle soluzioni dei candidati ammessi alla parte orale nonché delle soluzioni valutate con 3.0 nello stesso esame. Il Tribunale amministrativo ha chiesto la reiezione del ricorso, mentre la Commissione di vigilanza ha rinunciato a formulare osservazioni.
Oggetto della controversia erano la consultazione di prove d'esame altrui, la violazione del giusto processo e del diritto di essere sentiti (motivazione, verbalizzazione, attribuzione dei punti) nonché la valutazione materiale della prestazione d'esame sotto il profilo dell'arbitrio.
Diritto
Ammissibilità: la decisione concerne il risultato di un esame, per cui il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso ai sensi dell'art. 83 lett. t LTF e il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 segg. LTF è stato correttamente proposto. La ricorrente è legittimata al ricorso ai sensi dell'art. 115 LTF; i candidati hanno un interesse giuridicamente protetto a una corretta valutazione della loro prestazione, il che li legittima a sollevare la censura di arbitrio. Il ricorso è stato presentato in forma e nei termini.
Cognizione limitata: ai sensi dell'art. 116 LTF possono essere fatti valere solo diritti costituzionali, con un obbligo di motivazione qualificato. Nella valutazione di prestazioni d'esame il Tribunale federale esamina solo l'arbitrio, si impone grande riserbo e interviene solo in presenza di considerazioni estranee alla materia o manifestamente insostenibili, anche qualora disponesse della competenza tecnica per un esame più approfondito. Se la causa è stata rinviata, la decisione di rinvio e il Tribunale federale sono vincolati; la domanda di rilascio del certificato di capacità va oltre l'oggetto del primo procedimento e non è ammissibile.
Consultazione degli atti: il diritto di consultazione degli atti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, di regola, gli elaborati di altri candidati. La consultazione può essere concessa solo in presenza di concreti indizi o sospetti di trattamento ineguale. Il semplice sospetto di discriminazione di praticanti o dipendenti cantonali nonché di un numerus clausus occulto non è sufficiente. I dati numerici (tre candidati su dieci ammessi) non sono significativi in assenza di ulteriori prove; la precedente istanza poteva richiamarsi, quale fatto notorio, agli insuccessi precedenti di gruppi di candidati noti. La correzione anonima da parte di cinque esperti e l'attribuzione dei nomi solo dopo la fissazione della nota garantiscono la parità di trattamento. La consultazione degli atti è stata quindi correttamente negata e non vi è motivo di disporre una produzione.
Giusto processo e diritto di essere sentiti: la ricorrente non ha dimostrato in modo sostanziato in che misura il giusto processo sarebbe stato violato; la mera impressione soggettiva di parzialità non è sufficiente. Il richiamo alle conoscenze dei membri delle autorità è ammissibile secondo il diritto cantonale (art. 12 cpv. 1 VRG/GR); un richiamo inammissibile a fatti notori non è stato dimostrato. L'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è adempiuto se al candidato viene esposto brevemente, oralmente o per iscritto, quali soluzioni erano attese e perché le risposte non erano sufficienti. La ricorrente ha ricevuto la soluzione modello, la tabella delle note anonimizzata, il verbale delle decisioni e la decisione del 7 luglio 2017, ha potuto esprimersi e ha proposto ricorso. Un verbale delle decisioni senza il testo integrale è sufficiente, poiché non sussiste un obbligo di verbalizzazione e la valutazione da parte di più esperti oggettiva il giudizio sulla prestazione. L'assenza di un'attribuzione di punti, di una griglia di valutazione o di una scala delle note non viola nel caso concreto le garanzie minime, poiché l'insufficienza è stata spiegata per iscritto e cinque esperti hanno effettuato la correzione.
Valutazione materiale (arbitrio): il compito era composto da tre parti: valutazione giuridica con rischi processuali, appunti sulla procedura e proposta della controparte relativa al tribunale arbitrale, nonché la redazione di atti completi. La Commissione di vigilanza ha motivato il risultato insufficiente principalmente con la mancata redazione di un…