Fatti

Parti e istanze: Il contribuente (ricorrente) con domicilio fiscale a [U.] /SH impugna la decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa (resistente). L'istanza precedente è il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa.

Oggetto: Controllo astratto delle norme concernente la tassazione del valore locativo (proprietà abitativa occupata dal proprietario).

Procedura precedente: Il 30 novembre 2017 il contribuente ha presentato al Tribunale superiore un'istanza qualificata come 'ricorso di diritto amministrativo contro il Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa', con cui lamentava l'illegittima tassazione della proprietà abitativa occupata dal proprietario.

Decisione dell'istanza precedente: Con decisione del giudice unico 61/2017/1 del 27 agosto 2019 il Tribunale superiore non è entrato nel merito. Ha stabilito che non sussisteva una decisione impugnabile, per cui l'istanza non poteva essere trattata come ricorso di diritto amministrativo. Essa è stata trattata come domanda di controllo astratto delle norme ai sensi dell'art. 51 segg. VRG/SH, che può essere proposta in qualsiasi momento. Le leggi cantonali (art. 46 JG/SH) sono escluse dal controllo astratto delle norme, per cui le disposizioni della LTB/SH sul valore locativo non erano verificabili. Era verificabile il decreto del 18 dicembre 1998 concernente la fissazione del valore locativo, ma il contribuente non aveva indicato quale disposizione contestasse e per quale motivo. Il messaggio del Consiglio di Stato relativo al decreto non era verificabile; la disposizione transitoria del § 6 del decreto non era più in vigore, per cui mancava un interesse di protezione giuridica. Per il resto, il Tribunale superiore, secondo costante giurisprudenza, presume la legittimità delle disposizioni sul calcolo del valore locativo.

Procedura davanti al Tribunale federale: Con atto del 14 settembre 2019 il contribuente ha proposto un 'ricorso di diritto pubblico'. Ha chiesto, in sostanza, di accertare che il decreto del 18 dicembre 1998 viola il diritto superiore, in particolare l'art. 18quater della precedente legge tributaria del 17 dicembre 1956. Sotto il titolo 'Risarcimento' ha chiesto al Cantone di Sciaffusa fr. 82'877.--.

Svolgimento della procedura: Il presidente di sezione quale giudice istruttore ha rinunciato a misure istruttorie e a uno scambio di scritti. Poiché il ricorso non conteneva manifestamente una motivazione sufficiente, la causa è stata decisa dal giudice unico nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Diritto

Oggetto della controversia: L'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale federale può essere ristretto rispetto alla procedura precedente, ma non ampliato o modificato (art. 99 cpv. 2 LTF). Occorre quindi esaminare solo se l'istanza precedente non sia entrata nel merito in modo conforme al diritto federale, ossia sostenibile sotto il profilo costituzionale. La compatibilità materiale del decreto con il diritto superiore non doveva essere esaminata, poiché l'istanza precedente non è entrata nel merito.

Diritto procedurale cantonale e onere di censura: La non entrata nel merito si fondava sul diritto procedurale cantonale. Ciò non è censurabile sotto il profilo costituzionale, poiché nel punto relativo all'entrata nel merito non risulta applicabile alcun diritto federale. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti individuali costituzionali e del puro diritto cantonale solo se tale censura è stata sollevata nel ricorso e motivata in modo sufficiente (onere qualificato di censura e di motivazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF). La critica puramente appellatoria non è sufficiente.

Confronto insufficiente con la decisione di non entrata nel merito: Il…