Fatti

Il matrimonio della ricorrente ([A.A.] ) e del convenuto ([C.] ) è stato sciolto con sentenza del Tribunale distrettuale di Arbon del 6 settembre 2018.

La ricorrente ha proposto appello in materia di diritto matrimoniale contro la decisione della Corte d'appello del Cantone Turgovia del 25 aprile 2019 (ZBR.2018.45), che la Corte d'appello ha respinto come infondato.

Contro questa decisione il padre della ricorrente ha presentato il 22 luglio 2019 un ricorso in materia civile al Tribunale federale e ha chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Il 30 luglio 2019 ha presentato un'integrazione con la quale ha inoltrato una denuncia penale e un ricorso di vigilanza al Gran Consiglio contro i giudici e il cancelliere della precedente istanza.

Oggetto della lite: divorzio, in particolare la liquidazione del regime matrimoniale (scioglimento della comproprietà di un fondo a [U.] , vendita all'asta pubblica, ripartizione del ricavato, restituzione di oggetti, disciplina delle spese).

Particolarità procedurali:

  • Il ricorso è stato redatto e firmato dal padre della ricorrente, che non è avvocato.
  • Il padre ha lamentato che la vicepresidente della Corte d'appello abbia partecipato per lungo tempo a numerosi procedimenti, senza però far valere una violazione delle regole sulla ricusazione.
  • Il ricorso non conteneva conclusioni di merito idonee, ma solo la richiesta di rinvio ovvero di non entrata nel merito, nonché pretese indeterminate.

Diritto

Rappresentanza da parte di un non avvocato: ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LTF, nelle cause civili le parti possono essere rappresentate dinanzi al Tribunale federale solo da avvocati autorizzati secondo la LLCA. L'atto proviene dal padre, che evidentemente non è avvocato e quindi non è legittimato a rappresentare la ricorrente. Un rinvio per la regolarizzazione (ad esempio mediante la firma autografa della ricorrente) non è però necessario, poiché il ricorso non è comunque ammissibile per altri motivi.

Ricusazione: poiché non viene fatta valere alcuna violazione delle norme sulla ricusazione, ma soltanto una lunga partecipazione della vicepresidente e accuse velate di arbitrio giudiziario, non occorre esaminare più approfonditamente la questione di un'eventuale parzialità.

Conclusioni mancanti: ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LTF, un ricorso deve contenere conclusioni concrete. Poiché il ricorso in materia civile è di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la semplice annullamento della decisione impugnata non basta; occorre piuttosto formulare una domanda di merito e, per le pretese pecuniarie, quantificarla con precisione. Le richieste di rinvio ovvero di non entrata nel merito sono insufficienti, così come le conclusioni implicite sulla liquidazione della comproprietà, sulla restituzione degli oggetti e sulla vendita all'asta, poiché costituiscono conclusioni non idonee oppure si limitano a contestare appellatoriamente la decisione.

Motivazione insufficiente e censura di accertamento dei fatti: secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve esporre in modo conciso in che misura la decisione impugnata violi il diritto, il che richiede un confronto con la sua motivazione. Il Tribunale federale pone a fondamento il accertamento dei fatti della precedente istanza ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 LTF; può essere censurato solo un accertamento dei fatti manifestamente inesatto o arbitrario (art. 9 Cost.), e vale il rigoroso principio di allegazione (art. 97 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Le argomentazioni del ricorso sono appena comprensibili, frammiste…