Fatti
La società [B.] S.r.l., attiva nella ricerca e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, è la creditrice procedente. Il debitore escusso [A.] , professore di gastroenterologia e immunologia, è l'inventore di un integratore alimentare commercializzato con il marchio [X.] . Tra le parti è sorta una controversia in merito alla commercializzazione di tale prodotto.
Il 25 agosto 2017, la creditrice procedente ha fatto notificare al debitore un precetto esecutivo (esecuzione n. x'xxx'xxx dell'Ufficio di esecuzione della Riviera-Pays d'Enhaut) per 86'722 fr., 18'513 fr. 60 e 24'684 fr. 80, senza interessi. Il titolo del credito consisteva in tre decisioni inglesi: una sentenza della Court of Appeal di Londra del 15 ottobre 2015 che condannava il debitore al pagamento di spese per GBP 70'263.50, e due sentenze della High Court of Justice del 9 ottobre 2015 (GBP 15'000 e GBP 20'000). Il debitore ha proposto opposizione totale.
Il 22 novembre 2018, il Giudice di pace del distretto della Riviera-Pays d'Enhaut ha rigettato definitivamente l'opposizione fino a concorrenza di 129'764 fr. 54. Con sentenza del 27 febbraio 2019, la Corte delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale vodese ha respinto il ricorso del debitore.
Il debitore ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile, chiedendo il rigetto della domanda di rigetto definitivo e il mantenimento della sua opposizione. Il Presidente della Corte ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Non sono state richieste osservazioni sul merito.
La controversia verte principalmente sull'exequatur, ai sensi della Convenzione di Lugano (CLug), di decisioni straniere invocate in una procedura di rigetto definitivo, in particolare sotto il profilo dell'inconciliabilità, dell'ordine pubblico, della competenza dei giudici inglesi, della notificazione degli atti e della compensazione con un credito asserito.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la ricevibilità. Il ricorso è stato depositato tempestivamente contro una decisione finale resa da un tribunale superiore che statuisce su un ricorso in materia di exequatur nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo (art. 100 cpv. 1, 90, 75 cpv. 1 e 2, 72 cpv. 2 lett. a e lett. b n. 1 LTF; art. 81 cpv. 3 LEF e 38 segg. CLug). Il valore litigioso raggiunge la soglia legale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il debitore, rimasto soccombente, ha la legittimazione a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); le critiche di natura appellatoria e la semplice versione alternativa dei fatti sono inammissibili (art. 97 cpv. 1, 106 cpv. 2 LTF).
Non è contestato che la CLug sia applicabile. Ai sensi dell'art. 38 par. 1 CLug, le decisioni esecutive in uno Stato vincolato sono eseguite previo exequatur. Nell'esecuzione, il giudice del rigetto si pronuncia in via incidentale sull'exequatur (art. 81 cpv. 3 LEF). I motivi di rifiuto, elencati in modo esaustivo agli art. 34 e 35 CLug, devono essere fatti valere e provati da colui che si oppone all'exequatur.
Per quanto riguarda l'inconciliabilità (art. 34 par. 3 e 4 CLug), l'autorità cantonale ha ritenuto che l'eccezione dell'art. 34 par. 4 CLug non riguarda le decisioni inconciliabili emanate dai giudici di uno stesso Stato, e che la decisione inglese del 31 marzo 2015 riservava misure provvisionali, che le decisioni controverse costituiscono. Ha inoltre giudicato che l'ordinanza vodese del 17 luglio 2015 non era inconciliabile, poiché le constatazioni di verosimiglianza sulla titolarità dei diritti non hanno autorità di cosa giudicata. Il ricorrente si limita a un copia-incolla del suo ricorso cantonale, senza una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF; la censura è inammissibile.
Quanto all'ordine pubblico (art. 34 par. 1 CLug), la riserva, quale clausola eccezionale interpretata restrittivamente, non consente di controllare la competenza del giudice d'origine, poiché l'art. 35 par. 3 CLug vieta tale controllo. La competenza dei tribunali inglesi era fondata sull'art. 31 CLug, che autorizza un giudice diverso da quello del merito a ordinare misure provvisionali, competenza che il ricorrente ha riconosciuto. Gli art. 67, 68 e 64 CLug non sono pertinenti, poiché la Svizzera non è membro dell'UE (art. 64 par. 2 lett. c CLug). La sentenza 5A_812/2015 invocata riguarda regole di competenza ginevrine di diritto interno (art. 10…