Fatti

L'assicurata, nata nel 1968, ha subito il 28 ottobre 1998 una distorsione della colonna cervicale in seguito a un tamponamento. Con effetto dal 1° ottobre 1999 l'UAI del Cantone di Zurigo le ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità, con rendita complementare per il coniuge e due rendite per figli (grado d'invalidità 74 %, decisioni del 3 settembre 2001). Il riconoscimento della rendita si basava essenzialmente sulla perizia multidisciplinare MEDAS del 22 settembre 2000, in particolare sulla perizia parziale psichiatrica. Le comunicazioni del 20 maggio 2003 e del 2 marzo 2009 hanno confermato il diritto invariato alla rendita.

Nel febbraio 2012 l'UAI ha avviato d'ufficio una revisione e ha disposto un accertamento multidisciplinare presso l'Istituto medico peritale (ABI). Dopo due procedure di ricorso concernenti la perizia, l'ABI ha emesso la perizia il 1° giugno 2016. Con decisione del 1° febbraio 2017 l'UAI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine di marzo 2017, fondandosi sulle disposizioni finali della 6a revisione AI (lett. a cpv. 1 disp. fin. LAI). Con decisione del 12 maggio 2017 ha concesso con effetto retroattivo dal 1° aprile 2017 provvedimenti d'integrazione e, accessoriamente, la prosecuzione del pagamento della rendita precedente.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto con sentenza del 28 dicembre 2018 il ricorso proposto contro la decisione del 1° febbraio 2017. L'assicurata, patrocinata da un avvocato, chiede dinanzi al Tribunale federale l'annullamento della sentenza impugnata e il riconoscimento di una rendita intera; in via subordinata chiede che sia disposta una perizia medica completa.

Oggetto della lite è la questione se la soppressione della rendita sia stata a ragione disposta, in particolare se siano adempiute le condizioni di una revisione materiale ai sensi dell'art. 17 LPGA o di una revisione secondo la lett. a delle disposizioni finali LAI, e se la perizia ABI abbia valore probatorio.

Diritto

Il Tribunale federale rileva che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti solo nella misura in cui诱 la decisione dell'istanza precedente ne dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF). L'esito della procedura da solo non basta. Gli atti sorti dopo l'aprile 2017 che non figurano negli atti dell'istanza precedente restano quindi non considerati.

Fondandosi sulla perizia ABI, l'istanza precedente ha ritenuto che, in presenza di un quadro sintomatico sindromico poco chiaro senza base organica dimostrabile, non sussista più un'incapacità lavorativa rilevante per l'assicurazione invalidità e che lo stato di salute sia migliorato. Con ciò sono state implicitamente ammesse le condizioni sia della revisione materiale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA, sia della revisione secondo la lett. a cpv. 1 disp. fin. LAI. Le rendite concesse per quadri sintomatici sindromici patogeneticamente ed eziologicamente poco chiari, senza base organica dimostrabile, sono secondo questa disposizione riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore e possono essere ridotte o soppresse anche senza che sussistano i presupposti dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. L'eccezione di cui alla lett. a cpv. 4 disp. fin. LAI non trova applicazione, poiché all'inizio della revisione, nel febbraio 2012, l'assicurata aveva circa 44 anni e il percepimento della rendita non durava ancora da 15 anni. Un'eccezione per le rendite in corso sussiste solo per disturbi spiegabili.

Il Tribunale federale constata che la rendita originaria è stata riconosciuta unicamente in ragione di un disturbo ai sensi della lett. a cpv. 1 disp. fin. LAI. Gli esperti MEDAS hanno considerato i reperti somatici nel complesso molto modesti. La riduzione o la soppressione della rendita è quindi ammissibile nell'ambito della lett. a cpv. 1 disp. fin. LAI, per cui le censure concernenti la revisione materiale ai sensi dell'art. 17 LPGA risultano infondate.

Per quanto riguarda il valore probatorio dei referti medici, il Tribunale federale rinvia alla giurisprudenza: decisivo è se il referto sia completo, si fondi su accertamenti esaurienti, consideri i disturbi lamentati, sia stato redatto conoscendo gli atti anteriori, sia convincente e contenga conclusioni motivate. In caso di malattie psichiche sono determinanti gli indicatori sistematizzati secondo la DTF 141 V 281. La questione dell'incompletezza dell'accertamento dei fatti e dei requisiti del valore probatorio è una questione di diritto, mentre la valutazione concreta delle prove è una questione di fatto.

L'istanza precedente ha valutato correttamente i reperti ortopedici, neuropsicologici e psichiatrici della perizia ABI. Il perito ortopedico ha tenuto conto di reperti clinici e di imaging; l'esame clinico dei disturbi dorsali è stato ponderato più dell'sola…