Fatti
Oggetto: Dichiarazione di desistenza processuale (eredità), ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Obvaldo del 29 ottobre 2019 (ZG 19/007).
Parti: La ricorrente A.A. (rappresentata da avvocato) si contrappone ai resistenti B.A. (figlio, resistente 1) e C.A. (figlio, resistente 2). Tutti e tre sono figli di D.A., deceduto nel 1991, e di E.A., deceduta nel 2014.
Fatti:
- La defunta ha lasciato una disposizione testamentaria del 1° agosto 2013, secondo cui B.A. avrebbe ricevuto un anticipo ereditario di Fr. 12'500.-- e avrebbe acquistato dal padre una particella a U. al di sotto del valore di mercato; con ciò le sue pretese ereditarie sarebbero state soddisfatte. B.A. ha dichiarato il proprio consenso il 25 febbraio 2015.
- Il 30 novembre 2015 A.A. ha avviato davanti all'autorità di conciliazione di Obvaldo un procedimento contro C.A. e B.A. B.A. non è comparso all'udienza; l'autorizzazione ad agire è stata rilasciata il 29 febbraio 2016.
- Il 7 marzo 2016 A.A. ha presentato davanti al Tribunale cantonale di Obvaldo un'azione di divisione ereditaria contro il solo C.A., chiedendo tra l'altro di accertare che B.A. avesse validamente rinunciato alle sue pretese ereditarie. C.A. ha chiesto il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva o passiva.
- Il 23 agosto 2016, su richiesta del presidente del Tribunale cantonale, B.A. ha dichiarato la desistenza processuale e ha dichiarato di riconoscere la sentenza, qualunque ne fosse l'esito.
- Il 26 settembre 2018 B.A. ha chiesto l'accertamento della nullità della sua dichiarazione di desistenza processuale. Il Tribunale cantonale ha limitato il procedimento alla validità della dichiarazione e alla legittimazione passiva e, con decisione del 31 gennaio 2019, ha accertato che la dichiarazione era valida e che solo C.A. era passivamente legittimato.
Istanza precedente: Il Tribunale superiore del Cantone di Obvaldo ha accolto l'appello di B.A. con decisione del 29 ottobre 2019. Ha ammesso un errore essenziale, per cui la dichiarazione di desistenza processuale non sarebbe vincolante. Il venir meno della dichiarazione non rende automaticamente B.A. parte del processo; ciò sarebbe possibile solo mediante un cambiamento di parte ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 CPC, su istanza di A.A. e con il consenso di C.A. La causa è stata rinviata al Tribunale cantonale e le spese giudiziarie e le ripetibili di entrambe le istanze sono state poste a carico di A.A.
Procedura davanti al Tribunale federale: A.A. ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'accertamento della validità della dichiarazione di desistenza processuale nonché della legittimazione passiva; in via subordinata, il rinvio per la nuova fissazione delle ripetibili. Non sono state chieste determinazioni.
Diritto
Ammissibilità secondo la LTF: Il ricorso è diretto contro una decisione di rinvio del tribunale d'appello. Secondo l'art. 90 LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni finali; l'art. 91 LTF riguarda le decisioni parziali, l'art. 92 LTF le decisioni incidentali su competenza e ricusazione. Le altre decisioni incidentali autonomamente impugnabili sono impugnabili secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF solo se possono causare un pregiudizio irreparabile oppure se l'accoglimento immediato del ricorso porterebbe a una decisione finale e consentirebbe così di risparmiare un notevole dispendio di tempo o di costi. La parte deve dimostrarlo, salvo che i presupposti siano manifestamente dati (DTF 144 III 475 consid. 1.2).
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