Fatti
Il ricorrente, nato nel 1966 e da ultimo attivo come posatore di pavimenti, si è annunciato all'assicurazione invalidità nel giugno 2014 per ottenere prestazioni. L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha disposto, dopo il fallimento di provvedimenti professionali, una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico (MEDAS) di Berna (perizia del 23 settembre 2016, presa di posizione complementare del 23 agosto 2017).
Con decisione del 5 dicembre 2017 l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 29 agosto 2019.
Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente chiede, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° dicembre 2014. In via subordinata chiede di rinviare la causa per ulteriori accertamenti medici, in particolare per l'ordinanza di una perizia giudiziaria e di una valutazione della capacità funzionale (EFL), alla precedente istanza o all'Ufficio AI.
Litigioso è se la precedente istanza abbia violato il diritto federale negando il diritto alla rendita. Il ricorrente censura in particolare la parzialità del perito neurologo (affermazioni sprezzanti, descrizione tendenziosa del mandato peritale), la manifesta inesattezza e contraddittorietà della perizia MEDAS nonché una violazione della massima inquisitoria per mancanza dell'EFL.
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). L'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto e la correzione del vizio può influire sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale pone a fondamento l'accertamento dei fatti della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Le constatazioni relative allo stato di salute e alla capacità lavorativa sono questioni di fatto, mentre il rispetto della massima inquisitoria e delle regole sull'apprezzamento delle prove costituiscono questioni di diritto liberamente esaminabili.
Il tribunale cantonale ha esposto correttamente le norme determinanti sull'incapacità di guadagno (art. 7 LPGA), sull'invalidità (art. 8 LPGA in relazione con l'art. 4 cpv. 1 LAI), sul diritto alla rendita (art. 28 LAI) nonché sull'apprezzamento delle prove e sul valore probatorio dei rapporti medici.
Quanto alla presunta parzialità del perito neurologo, il Tribunale federale ha considerato che la precedente istanza non ha riconosciuto motivi oggettivi che facciano apparire il perito prevenuto, ciò che non è criticabile. Il perito, in quanto esperto medico, non è tenuto ad accettare senza riserve le indicazioni dell'assicurato, ma deve esporre e valutare le discrepanze tra le indicazioni e le osservazioni. Gli accenni all'allenamento, alle discrepanze emerse durante la perizia nonché agli indizi di distorsione delle risposte e di intenzione di ottenere la rendita sono quindi ammissibili. Anche la sintesi della situazione di partenza nella perizia non è tendenziosa, poiché la questione di una capacità lavorativa dell'80 o del 100 per cento in un'attività adeguata è rilevante per la decisione.
Quanto alla lamentata manifesta inesattezza e contraddittorietà della perizia, il Tribunale federale ha…