Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente (macellaio di professione, nato nel 1963, rappresentato da un'avvocata) si oppone alla revoca della sua intera rendita d'invalidità da parte dell'UAI Soletta (resistente). L'istanza precedente era il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta (sentenza del 15 luglio 2019, VSBES.2018.292). L'oggetto della lite è l'assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità, revisione).

Infortunio e concessione della rendita: Il 25 agosto 2004 il ricorrente, sul pascolo, è stato gettato a terra e schiacciato da un cavallo imbizzarrito che ha sfondato un cancello. Ha riportato un trauma cranico, una frattura del naso, una lesione delle palpebre, una distorsione della articolazione tibiotarsica e una frattura del pavimento orbitale (operata). In seguito ha lamentato deficit neuropsicologici. I periti della Clinica [G.] (psichiatria e neurologia, 2007/2008) hanno diagnosticato una sindrome psicorganica e attestato un'incapacità lavorativa totale nell'attività precedente, rilevando però che mancavano accertamenti per immagini in tempo reale di una lesione cerebrale. Il SMR non è riuscito a convalidare i deficit neuropsicologici mediante test; il medico generico del SMR ha ritenuto molto probabile un evento psicoreattivo. Nondimeno, con decisione del 13 ottobre 2008, l'UAI ha concesso una rendita d'invalidità intera a partire dal 1° agosto 2005.

Revisione: Nella procedura di revisione avviata d'ufficio, l'UAI ha acquisito una perizia neuropsicologica (lic. phil. [M.] , 2016) e una perizia polidisciplinare MEDAS (7 febbraio 2018). Con decisione del 13 novembre 2018 ha revocato il diritto alla rendita mediante riconsiderazione. Il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il ricorso.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente ha chiesto la concessione di una rendita d'invalidità, in via subordinata il rinvio per ulteriori accertamenti, e ha chiesto l'assistenza giudiziaria gratuita. L'UAI ha chiesto la reiezione del ricorso; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a esprimersi.

Questione litigiosa: Se la revoca della rendita confermata dall'istanza precedente, con effetto dalla fine del mese successivo alla notifica della decisione del 13 novembre 2018 (ossia il diniego di un diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2019), resista al diritto federale, in particolare se la concessione originaria della rendita fosse manifestamente inesatta e se l'auto-integrazione sia esigibile.

Diritto

1. Cognizione e portata dell'esame Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e non è vincolato dalla motivazione delle parti. Esamina tuttavia di regola soltanto le censure sollevate, salvo che i vizi siano manifesti (DTF 141 V 234 consid. 1). Oggetto della lite sulla revoca della rendita è anche l'esigibilità dell'auto-integrazione.

2. Riconsiderazione per manifesta inesattezza (art. 53 cpv. 2 LPGA) L'istanza precedente ha esposto correttamente i presupposti della riconsiderazione (DTF 141 V 405; 140 V 77), il diritto alla rendita d'invalidità secondo l'art. 28 LAI, nonché le regole sul valore probatorio dei rapporti medici (DTF 134 V 231; 125 V 351). Una manifesta inesattezza può sussistere anche in caso di accertamento incompleto del fatto, a seguito di una chiara violazione della massima inquisitoria (art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). La questione giuridica della concretizzazione del concetto è esaminata liberamente, mentre gli accertamenti di fatto solo per manifesta arbitrarietà.

3. Nessun accertamento manifestamente errato né violazione del diritto federale da parte dell'istanza precedente: L'istanza precedente poteva ritenere che una lesione cerebrale idonea a spiegare i deficit lamentati non fosse dimostrata mediante accertamenti per immagini. Il perito neurologico della Clinica [G.] aveva egli stesso espresso dubbi, ma si era lasciato convincere dalle indicazioni soggettive senza disporre ulteriori accertamenti. Non era censurabile che l'istanza precedente tenesse conto della valutazione neuropsicologica del SMR, che non confermava i deficit cognitivi, privando così la perizia della Clinica [G.] del fondamento per una valutazione coerente della capacità lavorativa. La valutazione del lic. phil. [M.] , secondo cui gli accertamenti precedenti erano stati condotti lege artis, non doveva essere recepita, poiché i sintomi non potevano essere convalidati. Né era censurabile che un'incapacità lavorativa fosse esclusa dal punto di vista psichiatrico e che non si fosse fatto affidamento sulla valutazione del medico generico del SMR. Il quadro medico non era dunque sufficientemente accertato al momento della concessione della rendita, che è avvenuta in violazione della massima inquisitoria. Non si ravvisa alcuna violazione del diritto federale.

4. Valore probatorio della perizia MEDAS per il futuro Per la prognosi dello stato di salute è determinante la situazione futura; lo stato al momento della concessione originaria resta irrilevante una volta ammessa la riconsiderazione (ex nunc et pro futuro). Il ricorrente ha censurato in particolare la perizia psichiatrica e un'influenza del SMR sui periti. Il Tribunale federale ha respinto entrambe le censure: i deficit non potevano essere oggettivati nemmeno dal punto di vista psichiatrico, una psicopatologia non era riscontrabile e la terapeuta lo ha confermato;…