Fatti

Parti e autorità: Il ricorrente, [A.] , è proprietario dei fondi n. 1111 e 1112 del catasto del Comune di Pregny-Chambésy, che fanno parte della tenuta Perrot. Gli intimati, proprietari del fondo n. 1101 (casa padronale), si esprimono e chiedono la reiezione del ricorso. Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra chiede la reiezione. Il proprietario del fondo n. 1110 si esprime brevemente. Patrimoine Suisse Genève non intende essere parte del procedimento. Autorità precedente: Camera amministrativa della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, sentenza dell'8 gennaio 2019 (ATA/7/2019).

Contesto: La tenuta Perrot comprende diversi fondi (nn. 1101, 1103, 1110, 1111, 1112 e 1427). La casa padronale in mattoni rossi, costruita alla fine degli anni 1880 dall'architetto Jacques-Elysée Goss, è iscritta nell'inventario dal 16 ottobre 1987. Una procedura di classamento è stata avviata il 26 settembre 2005 su richiesta della società d'arte pubblica, divenuta Patrimoine Suisse Genève. In un rapporto del 31 marzo 2010, la Sottocommissione monumenti e antichità (SCMA) della Commissione cantonale dei monumenti, della natura e dei siti (CMNS) ha espresso parere favorevole al classamento, compresi gli impianti non catastali (percorsi, muri, serra, orangerie, giardini, bacino, grotte), raccomandando nel contempo di garantire la preservazione delle viste.

Decisione cantonale: Con decreto del 21 giugno 2017, il Consiglio di Stato ha classificato l'insieme degli edifici e i fondi o parti di fondi delimitati secondo il piano n. 29'888A-530. Il ricorrente e i proprietari dei fondi nn. 1110 e 1427 hanno presentato ricorso; la Camera amministrativa ha respinto i ricorsi.

Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e del decreto di classamento nella misura in cui concernono i fondi nn. 1111 e 1112, con rinvio per l'elaborazione di un nuovo piano di protezione. In via subordinata, chiede di accertare l'inopponibilità del decreto di classamento e di riconoscere il suo diritto di costruire sul fondo n. 1112 conformemente alle prescrizioni comunali e al piano n. 29'888A-530.

Questione principale: Il classamento dei fondi privati del ricorrente, visivamente separati dalla tenuta da un gruppo di alberi, nel perimetro di protezione di un insieme paesaggistico è conforme alla garanzia della proprietà, al principio della buona fede e al divieto di arbitrio (art. 13 LPMNS)?

Diritto

Ammissibilità e accertamento dei fatti: Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile (art. 82 segg. LTF). Il ricorrente, proprietario di due fondi del perimetro, ha la legittimazione a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF). Le sue critiche allo stato di fatto (carattere di isola indipendente, zona 5e zona villette, domanda di permesso di costruzione) sono di natura appellatoria o rilevanti solo ai fini della proporzionalità; non consentono di correggere lo stato di fatto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF (art. 106 cpv. 2 LTF).

Garanzia della proprietà (art. 26 Cost., art. 36 Cost.): La restrizione deve fondarsi su una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico e rispettare la proporzionalità. Gli art. 4 e 10 LPMNS forniscono una base legale sufficiente in senso formale; i motivi del classamento riguardano un insieme paesaggistico (sito degno di interesse ai sensi dell'art. 4 lett. b LPMNS) e non soltanto degli edifici, sicché l'argomento tratto dall'art. 15 LPMNS sulle immediate vicinanze è privo di fondamento. L'interesse pubblico a proteggere la tenuta Perrot, riconosciuto dalle commissioni specializzate e dalla corte cantonale, è accertato; l'assenza di viste reciproche e la fascia boschiva non sono decisive, poiché quest'ultima fa parte integrante del parco paesaggistico. Che i piani direttori cantonale e comunale considerino i fondi come suscettibili di sviluppo non è decisivo, poiché i fondi restano edificabili.

Proporzionalità: Il classamento è idoneo e necessario a preservare il sito, poiché né il regolamento edilizio comunale né la normativa sulla vegetazione consentono di influire sul trattamento architettonico delle nuove costruzioni in assenza dell'integrazione dei fondi nel perimetro di protezione. I fondi restano edificabili e le restrizioni concrete potranno essere controllate al momento del rilascio o del rifiuto di un permesso di costruzione. Non vi è violazione della proporzionalità.

Buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.): Il Servizio cantonale dei monumenti e dei siti ha trasmesso all'architetto del ricorrente, il 28 aprile 2017, un piano datato 27 marzo 2016 recante aree di implantazione, mentre un piano più recente del 22 febbraio 2017 non ne prevedeva alcuna. L'indicazione «unicamente a titolo informativo» non esclude di per sé la tutela della buona fede. Tuttavia, il…