Fatti
I venditori (convenuti, opponenti) hanno ceduto con contratto di compravendita di azioni del 22 maggio 2007 tutte le azioni della [A. AG] , società di medicinali omeopatici da banco, alla [J. AG] , successivamente trasformata in [A.] Holding AG (acquirente, attrice, ricorrente). L'acquisto è stato preceduto da una valutazione indicativa e da una verifica di due diligence condotta da Deloitte. Nel contratto di compravendita i venditori hanno garantito, tra l'altro, che sussistevano le autorizzazioni sanitarie necessarie, che non erano pendenti né prevedibili procedimenti e che erano stati prodotti tutti i documenti essenziali per il valore e l'attività della società.
Negli anni 2008, 2009 e 2011 la FDA ha sequestrato prodotti omeopatici dell'acquirente all'importazione negli Stati Uniti per etichettatura non ammissibile. Con comunicazione dei vizi del 26 giugno 2009 l'acquirente ha lamentato che la FDA aveva già inviato alla [A. AG] , il 5 maggio 2003 e il 16 agosto 2005, delle 'Warning Letters' relative all'etichettatura dei prodotti, che non sarebbero mai state menzionate nelle trattative di vendita. I venditori hanno contestato la rilevanza di tali lettere.
L'acquirente ha proposto azione il 30 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale distrettuale di Bremgarten, chiedendo il pagamento complessivo di USD 13'478'076.-- (costi di cambio di denominazione e mancato guadagno degli anni 2011 e 2012) fondato sul dolo. Il Tribunale distrettuale ha respinto l'azione il 7 settembre 2017, dopo dibattimento principale e procedura probatoria. Il Tribunale superiore del Cantone Argovia ha respinto l'appello il 27 giugno 2019 (ZOR.2018.39). Con ricorso in materia civile l'acquirente ha chiesto l'annullamento e l'accoglimento dell'azione, in subordine il rinvio. I venditori hanno chiesto il rigetto. L'istanza precedente ha rinunciato a formulare osservazioni.
L'istanza precedente ha motivato il rigetto dell'azione su più basi: motivazione principale, l'assenza di intenzione ingannevole (il dolo eventuale basta, ma non è dimostrato); motivazione eventuale, la insufficiente sostanziazione del danno e della diminuzione di valore; motivazione subordinata alla eventuale, il mancato accertamento del nesso causale.
Diritto
Il Tribunale federale rileva che all'acquisto di società (share deal) si applicano le disposizioni sulla compravendita di cose mobili (art. 187 segg. CO). Nello share deal la garanzia legale riguarda solo esistenza ed estensione dei diritti; per il valore economico i venditori rispondono soltanto in presenza di garanzie particolari (art. 197 CO). In caso di dolo si applica il termine di prescrizione decennale dell'art. 127 CO, e né l'obbligo di denuncia dei vizi (art. 201 CO) né la breve prescrizione del diritto di compravendita (art. 210 CO) limitano le pretese. Il risarcimento del danno (art. 97 in relazione con l'Art. 42 CO) e la riduzione del prezzo (art. 205 cpv. 1 CO) presuppongono entrambi un dolo.
Poiché la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni autonomamente sufficienti, la ricorrente deve contestarle tutte con successo. Il Tribunale federale esamina quindi la motivazione eventuale relativa alla sostanziazione. L'istanza precedente non ha posto requisiti eccessivi (art. 55 cpv. 1 CPC). La ricorrente ha fatto riferimento in modo generico ai bilanci annuali, alle statistiche di vendita e a una perizia di parte, senza scomporre il calcolo del danno in singoli fatti. Secondo la giurisprudenza costante, un riferimento globale ai documenti non è sufficiente, salvo che le informazioni siano…