Fatti
Il ricorrente è affiliato come tassista indipendente alla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo. L'Amministrazione fiscale del Cantone di Zurigo ha comunicato alla Cassa di compensazione, il 21 febbraio 2018, per l'anno 2015 un reddito da attività indipendente di Fr. 50'503.-. Sulla base di ciò, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali dell'assicurato per il 2015 in complessivi Fr. 5853.60 (decisione integrativa del 23 febbraio 2018). L'opposizione è stata respinta con decisione del 1° giugno 2018.
Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso dell'assicurato, annullato la decisione su opposizione e rinviato la causa alla Cassa di compensazione affinché questa accertasse il reddito e pronunciasse una nuova decisione (sentenza del 28 giugno 2019). Il tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurato avesse effettivamente compilato in modo errato la propria dichiarazione fiscale, per cui non si poteva fare affidamento sulle indicazioni fiscali.
La Cassa di compensazione presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiede di annullare la decisione precedente e di confermare la propria decisione del 23 febbraio 2018. L'assicurato e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si sono espressi.
Il punto controverso è se il tribunale cantonale abbia violato il diritto federale obbligando la Cassa di compensazione a determinare autonomamente il reddito dell'assicurato, indipendentemente dalle indicazioni delle autorità fiscali cantonali.
Diritto
Il Tribunale federale ammette l'ammissibilità del ricorso contro la sentenza di rinvio quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Una decisione di rinvio nei confronti di un ente assicuratore causa un pregiudizio non suscettibile di essere eliminato successivamente quando contiene disposizioni di diritto materiale che l'ente assicuratore deve osservare. Nel caso in esame, la sentenza obbliga la Cassa di compensazione a fissare i contributi senza essere vincolata alla comunicazione fiscale, il che ha natura di diritto materiale.
Oggetto della procedura precedente è la decisione su opposizione del 1° giugno 2018, che ha sostituito la decisione del 23 febbraio 2018 ed è con essa conforme nel contenuto. La domanda di conferma della decisione è intesa, secondo il principio della buona fede, come domanda di conferma della decisione su opposizione.
Secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS, le indicazioni delle autorità fiscali cantonali fondate su una tassazione passata in giudicato sono in linea di principio vincolanti per le casse di compensazione. Ci si può discostare da esse solo in presenza di errori chiaramente accertati che possono essere corretti senza ulteriori accertamenti, oppure qualora occorra valutare circostanze irrilevanti dal punto di vista fiscale ma significative sotto il profilo delle assicurazioni sociali. Semplici dubbi sulla correttezza della tassazione non sono sufficienti. L'assicurato indipendente deve far valere i propri diritti anzitutto nella procedura di contestazione fiscale. Anche qualora la tassazione sarebbe probabilmente stata corretta in una procedura di ricorso, il giudice delle assicurazioni sociali non può discostarsi dalla tassazione fiscale passata in giudicato, poiché altrimenti diverrebbe giudice fiscale e violerebbe la ripartizione legale delle competenze.
Il tribunale cantonale aveva certamente riconosciuto che l'assicurato avrebbe dovuto far valere la correzione in primo luogo nella procedura di contestazione fiscale, ma ha ritenuto che, a causa della dichiarazione fiscale errata, non si trattasse più di semplici dubbi. Il Tribunale federale obietta che la comunicazione fiscale è formalmente corretta e che l'ufficio fiscale cantonale ne…