Art. 50a LAVS

Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA :
  1. a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
  2. b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 cpv. 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il n. AVS , qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale n.; bter. ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale n.;
  3. c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; cbis. ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla registrazione dei tumori;
  4. d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; dbis. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
  5. e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 cpv. 4 del Codice civile , 7. … 8. alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione.
2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero.
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
  1. a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
  2. b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di un'erede alla consultazione degli atti AVS dei suoi genitori defunti
    · 19/09/2014 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.68
    · 10/07/2017 · 2 citazioni de
  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.69
    · 10/07/2017 · 2 citazioni de
  • Empfehlung der Datenschutzbeauftragten
    VWBES.2017.66
    · 10/07/2017 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.