Art. 110 OAVS

Costituzione e organizzazione

1 Per il personale della Confederazione e delle aziende federali è istituita, nell’ambito dell’Amministrazione federale, una cassa di compensazione speciale chiamata Cassa di compensazione federale.
2 La Cassa di compensazione federale dipende dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) . Questo è autorizzato a emanare, d’accordo con il DFI le prescrizioni necessarie concernenti l’organizzazione, l’affiliazione alla Cassa, la revisione della Cassa, nonché il controllo dei datori di lavoro.

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