Art. 116 OAVS
Compiti delle agenzie
1 Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 cpv. 1 LAVS.
2 Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.
3 Se a un’agenzia è data la competenza di emanare decisioni in nome della cassa, questa può esigere una copia di ogni decisione, verificare le decisioni e, all’occorrenza, rettificarle.
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Altersrente1 citazioniVSBES.2025.3· 10/12/2024 · 1 citazioni de
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